Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 11408 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

O. S.p.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2005-2009, contestando, tra l'altro, il potere di A. di emettere gli accertamenti, la validità delle verifiche e delle misurazioni effettuate, l'assimilazione dei propri rifiuti speciali a quelli urbani senza considerare le quantità prodotte e il mancato riconoscimento delle superfici in cui si formavano esclusivamente rifiuti speciali. A. ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la TIA dovesse essere assoggettata a IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo legittimi i poteri accertativi della società gestrice, non necessaria la ripetizione dei sopralluoghi e non configurabile l'omesso esame della questione ministeriale. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi deve rispettare sia criteri qualitativi sia quantitativi e che è illegittimo il regolamento comunale che prescinda dalla quantità prodotta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, che dovrà verificare quali superfici fossero destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili per quantità e determinare l'eventuale esclusione dalla tariffa, sulla base delle prove fornite dal contribuente. È stato rigettato anche il ricorso incidentale di A.: la TIA ha natura tributaria e non è soggetta a IVA.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)

    attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali mediante regolamento, nel rispetto di criteri qualitativi e quantitativi

    L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani non può dipendere soltanto dalla loro natura o qualità, ma deve considerare anche la quantità prodotta. È quindi illegittimo il regolamento comunale che disponga l'assimilazione indipendentemente dai quantitativi.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    consente l'esclusione dalla tassa della parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali

    Le superfici destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, anche perché prodotti in quantità incompatibili con l'assimilazione, possono essere escluse dalla tassazione, purché il contribuente ne dimostri struttura, destinazione e concreta utilizzazione.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2

    prevede una riduzione tariffaria determinata a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero

    Quando si producono rifiuti speciali assimilati e questi vengono avviati al recupero, non si applica automaticamente l'esclusione della superficie, ma può spettare una riduzione tariffaria proporzionata ai quantitativi effettivamente recuperati, secondo la disciplina applicabile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5

    le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio

    Il giudice tributario può disapplicare, nel singolo giudizio, un regolamento comunale incompatibile con una norma di rango superiore, senza doverlo annullare in via generale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    La TIA, avendo natura tributaria e non costituendo il corrispettivo di una prestazione di servizi, non è soggetta a IVA.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    al ricorso per Cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili

    Nel ricorso per Cassazione contro una sentenza tributaria regionale prevalgono, per gli aspetti processuali, le regole del codice di procedura civile, comprese quelle sulla notificazione e sui termini.

Massime di principio

  • Un gestore privato del servizio rifiuti, se incaricato dal Comune e previsto dalla convenzione o dalla legge, può essere legittimato a svolgere attività di gestione, recupero dell'evasione ed emissione degli avvisi di accertamento; il Comune conserva il potere di determinare la tariffa.
  • Per ottenere l'esclusione dalla TIA o da una tariffa rifiuti non basta dimostrare genericamente di produrre rifiuti speciali: occorre provare quali superfici siano strutturalmente e concretamente destinate esclusivamente a tali rifiuti.
  • L'assimilazione dei rifiuti speciali richiede la verifica congiunta delle caratteristiche qualitative e delle quantità prodotte. Un regolamento comunale che ignori il criterio quantitativo può essere disapplicato dal giudice tributario.
  • La produzione di rifiuti speciali assimilati, se avviati al recupero, normalmente dà diritto a una riduzione tariffaria proporzionata e documentata, non automaticamente all'esenzione dell'intera superficie.
  • L'onere di allegare e provare le superfici escluse, i quantitativi prodotti e l'effettivo avvio al recupero grava sul contribuente; sono utili planimetrie, perizie, registri dei rifiuti, formulari, contratti di smaltimento e documentazione contabile.
  • La TIA ha natura tributaria e pertanto non deve essere maggiorata dell'IVA, anche quando il servizio è materialmente svolto da una società affidataria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.