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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 2050 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento di maggiore imponibile su base presuntiva - Condizioni - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società maggiori ricavi e, per trasparenza, aveva imputato il maggior reddito ai soci ai fini IRPEF, oltre agli effetti IVA e IRAP. La ricostruzione era stata effettuata in via analitico-induttiva sulla base di verifiche della Guardia di Finanza, mediante calcoli presuntivi di quantità, valori e ricarichi. Gli Uffici contestavano inoltre la validità della sentenza di primo grado e della successiva ordinanza di correzione, sostenendo la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario e degli articoli 287 e 288 c.p.c. I contribuenti sostenevano invece che la contabilità fosse regolare, che non vi fosse antieconomicità e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha trattato unitariamente gli appelli per connessione e li ha respinti entrambi. Ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui la CTP aveva corretto il frontespizio della sentenza, qualificando l'omessa indicazione degli ulteriori avvisi di accertamento come errore materiale. Nel merito, ha confermato l'annullamento degli accertamenti, rilevando che non erano emerse irregolarità nella contabilità o negli adempimenti, che i valori risultavano coerenti con gli studi di settore e che la maggiore pretesa fiscale si fondava su calcoli empirici, non adeguatamente approfonditi e privi di sufficienti riscontri di mercato. Gli Uffici sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Imputazione ai soci dei redditi delle società di persone

    Il maggior reddito accertato in capo a una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci, rendendo normalmente necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973

    Accertamento analitico-induttivo

    L'accertamento induttivo o analitico-induttivo richiede elementi presuntivi idonei a dimostrare l'esistenza di ricavi non dichiarati. Semplici stime empiriche, non corroborate da ulteriori elementi e in presenza di contabilità regolare, possono non essere sufficienti.

  • Art. 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni

    Le osservazioni difensive presentate dal contribuente devono essere considerate dall'Amministrazione prima dell'emissione dell'atto, secondo le garanzie procedimentali previste dalla norma.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992

    Reclamo-mediazione tributaria

    Per determinate controversie tributarie è previsto un procedimento preliminare di reclamo e mediazione, rilevante anche ai fini della corretta instaurazione del giudizio.

  • Art. 287 c.p.c.

    Correzione delle sentenze per omissioni o errori materiali o di calcolo

    La procedura consente di correggere errori meramente materiali o di calcolo e omissioni formali, ma non può essere utilizzata per modificare il contenuto decisorio della sentenza o sanare vizi sostanziali del processo.

  • Art. 288 c.p.c.

    Procedimento per la correzione delle sentenze

    La correzione deve essere attivata e trattata mediante le forme procedurali previste, con convocazione delle parti. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione ha ritenuto rispettati gli adempimenti necessari.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    Condanna alle spese di giudizio

    La parte soccombente può essere condannata al rimborso delle spese processuali.

Massime di principio

  • Una ricostruzione presuntiva di maggiori ricavi deve poggiare su elementi concreti, verificabili e convergenti; un calcolo meramente empirico o astratto non è normalmente sufficiente.
  • La regolarità formale e sostanziale della contabilità, l'assenza di antieconomicità e la coerenza con gli studi di settore costituiscono elementi difensivi rilevanti, anche se non impediscono in assoluto un accertamento induttivo.
  • Quando l'accertamento deriva da presunzioni, l'Amministrazione deve spiegare il percorso logico che collega i dati rilevati al maggior reddito contestato e rispondere agli elementi contrari forniti dal contribuente.
  • Nelle società di persone, gli accertamenti della società e dei soci sono normalmente collegati da litisconsorzio necessario: tutti i soggetti interessati devono essere correttamente coinvolti nel medesimo giudizio.
  • La correzione ex articoli 287 e 288 c.p.c. è utilizzabile per errori materiali, come un'omessa indicazione formale di atti o parti, ma non per correggere vizi processuali sostanziali o modificare la decisione nel merito.
  • La presentazione di prospetti analitici sui ricarichi e sulle condizioni economiche dell'attività può indebolire l'accertamento presuntivo, soprattutto quando l'Ufficio non li esamina o non fornisce una risposta motivata.
  • In presenza di contabilità regolare e di dati dichiarati coerenti con i parametri di settore, l'accertamento può essere annullato se l'Ufficio non dimostra adeguatamente perché tali elementi debbano essere superati.

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