Sentenza n. 1144/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 giugno 2026, con il quale il Comune di Otranto ha disposto la revoca del posto barca del ricorrente e, ove occorra, del relativo avviso di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2026; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca dell’assegnazione di un posto di ormeggio e, ove occorra, il relativo avviso di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune; amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto l’assegnazione di un posto di ormeggio sulla base della priorità prevista dal regolamento comunale per i soggetti aventi sede nel Comune di Otranto e operanti nel settore nautico. A seguito di un’indagine della Guardia di Finanza, svolta nell’ambito di un procedimento penale relativo a presunti illeciti nell’assegnazione dei posti di ormeggio, era emerso che la sede legale dell’impresa era stata trasferita presso un immobile sito nel Comune poco prima della scadenza del bando, senza un valido titolo giustificativo della disponibilità dell’immobile. Il contratto di comodato prodotto dal ricorrente, stipulato con scrittura privata, non era stato registrato e, secondo il TAR, era pertanto nullo e improduttivo di effetti, trattandosi di comodato relativo a un bene immobile. La successiva registrazione tardiva del comodato, intervenuta dopo la scadenza del bando, non era idonea a sanare la carenza del requisito nei confronti dell’amministrazione, poiché l’effetto retroattivo della registrazione operava soltanto tra le parti contraenti e non era opponibile ai terzi. Il ricorrente deduceva: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 1803 c.c. e 5 e 16 d.P.R. 131/1986; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. Sosteneva inoltre che fosse sufficiente il possesso di una sede operativa nel Comune, individuata nel porto o nel pontile, anche in alternativa alla sede legale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza ex art. 60 c.p.a. Ha escluso l’inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, poiché il provvedimento impugnato non indicava alcun controinteressato; ha tuttavia ritenuto irrilevante l’integrazione del contraddittorio richiesta dalla difesa, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Ha respinto l’istanza istruttoria, giudicandola generica e indeterminata e ritenendo la causa già sufficientemente documentata. Nel merito, ha ritenuto legittima la revoca perché il ricorrente non aveva dimostrato il possesso del requisito richiesto dal bando e dal regolamento comunale. La tardiva registrazione del comodato non poteva essere valorizzata, essendo successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e non opponibile all’amministrazione. Il TAR ha escluso che il porto, il pontile o il posto di ormeggio potessero costituire, in modo tautologico, la sede operativa richiesta, poiché il posto di ormeggio era proprio il bene della vita oggetto della domanda e non poteva fungere contemporaneamente da presupposto per ottenerlo. Ha ritenuto adeguati l’istruttoria e la motivazione del provvedimento, anche per relationem mediante il richiamo alla relazione e agli accertamenti della Guardia di Finanza, ed ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Infine, ha affermato che le dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di assegnazione impedivano comunque l’applicazione dei termini e dei limiti propri dell’annullamento d’ufficio e della revoca disciplinati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali in favore della Guardia di Finanza e dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
La causa può essere definita immediatamente nel merito quando è matura per la decisione, purché le parti siano previamente informate.
art. 56 c.p.a.
Con decreto ex art. 56 c.p.a. è stata concessa in via interinale l’invocata tutela cautelare fino all’udienza camerale.
La misura cautelare monocratica interinale è stata assorbita dalla successiva decisione di merito.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche mediante il richiamo alla relazione e all’attività investigativa della Guardia di Finanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha escluso la violazione del preavviso di rigetto e i connessi vizi di istruttoria, ritenendo comunque puntuale l’accertamento posto a fondamento dell’atto.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Le garanzie e i limiti propri della revoca non sono stati ritenuti ostativi alla rimozione dell’assegnazione fondata su dichiarazioni non veritiere.
art. 21-nonies l. 241/1990
Le dichiarazioni non veritiere rese dall’interessato paralizzano l’applicabilità dei limiti temporali e degli altri presupposti ordinari dell’annullamento d’ufficio.
art. 1803 c.c.
La disciplina del comodato è stata richiamata in relazione alla disponibilità dell’immobile indicato come sede dell’impresa.
artt. 5 e 16 d.P.R. 131/1986
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla registrazione del contratto di comodato e alla sua tardiva efficacia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La mancata dimostrazione, alla data di scadenza del bando, del requisito localizzativo richiesto per ottenere una priorità nell’assegnazione di un bene pubblico impedisce il consolidamento dell’assegnazione; una regolarizzazione successiva non può sanare retroattivamente la carenza del requisito nei confronti dell’amministrazione.
- La tardiva registrazione di un contratto di comodato immobiliare non rende opponibile alla pubblica amministrazione, ai fini di una procedura di assegnazione, la disponibilità dell’immobile quando la registrazione intervenga dopo la scadenza del bando; l’efficacia retroattiva rileva soltanto nei rapporti tra le parti contraenti.
- Il bene pubblico richiesto dall’interessato non può essere identificato tautologicamente con la sede o il requisito localizzativo necessario per conseguirne l’assegnazione: il bene della vita oggetto della domanda non può fungere contemporaneamente da presupposto della propria attribuzione.
- È adeguatamente motivato il provvedimento amministrativo che espone le ragioni della decisione anche mediante un puntuale richiamo a una relazione investigativa e agli accertamenti documentati posti a fondamento dell’azione amministrativa.
- La falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese dal privato per ottenere un provvedimento favorevole impedisce che questi possa invocare, per conservarne gli effetti, i limiti temporali e le garanzie proprie della revoca o dell’annullamento d’ufficio.
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