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Ordinanza

Ordinanza n. 134/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria d'istituto, nella parte in cui colloca la ricorrente al secondo posto anziché al primo, nonché il contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e gli atti di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa alla selezione per il conferimento di un contratto annuale, rinnovabile per non più di due anni accademici, chiedendo anche la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare: la valutazione delle pubblicazioni della controinteressata secondo i criteri B.1 e B.2 dell'art. 6 del bando; il mancato riconoscimento, in proprio favore, del punteggio previsto dal criterio A.2 per l'insegnamento in un diverso settore artistico-disciplinare; il mancato riconoscimento di borse di studio ai sensi del criterio B.4; l'erronea attribuzione alla controinteressata del punteggio previsto dal criterio A.5; l'insufficienza della motivazione espressa mediante voti numerici. La difesa erariale ha inoltre dedotto un'eccezione di giurisdizione, la cui disamina è stata riservata alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, allo stato, del fumus boni iuris, riservando al merito l'esame dell'eccezione di giurisdizione. Quanto alle pubblicazioni della controinteressata, i titoli sono apparsi coerenti con il settore artistico-disciplinare AFAM116 e con la declaratoria del bando; la censura è stata quindi ritenuta riconducibile a una diversa valutazione di merito, rimessa all'ampia discrezionalità tecnica della Commissione. Il motivo relativo al criterio A.2 è stato ritenuto generico, per mancata puntuale indicazione dei titoli asseritamente pretermessi e della loro attinenza ai criteri selettivi; inoltre, i titoli di servizio ricavabili dal modello di candidatura non apparivano riferibili, in sede cautelare, a incarichi di insegnamento svolti presso gli istituti indicati dalla declaratoria applicabile. Anche la censura sulle borse di studio è stata considerata generica e, comunque, l'eventuale attribuzione di un punto non avrebbe modificato l'esito della selezione. Analogamente, la detrazione di un punto alla controinteressata per il criterio A.5, anche cumulata con l'eventuale attribuzione del punto per le borse di studio, non avrebbe alterato la graduatoria, poiché sarebbe rimasto un vantaggio di 0,8 punti in suo favore. Infine, l'analiticità dei criteri e dei descrittori previsti dal bando e sviluppati dalla Commissione prima dell'apertura dei plichi è stata ritenuta sufficiente a sostenere la motivazione mediante voto numerico. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori per ciascuna amministrazione resistente e per la controinteressata; per quest'ultima è stata disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento della decisione sulla domanda di sospensione.

  • art. 6 del bando di selezione

    criteri A.2, A.5, B.1, B.2 e B.4

    I criteri della lex specialis hanno guidato la verifica cautelare della coerenza dei titoli, dell'insegnamento in diverso settore, delle borse di studio e degli ulteriori punteggi contestati.

  • art. 1 legge n. 508/1999

    Richiamato, insieme all'art. 11 d.P.R. 212/2005, per individuare gli istituti presso i quali dovevano essere svolti gli incarichi di insegnamento rilevanti ai fini del criterio A.2.

  • art. 11 d.P.R. 212/2005

    Richiamato per la delimitazione degli istituti rilevanti ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento in diverso settore artistico-disciplinare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione della valutazione di titoli coerenti con la declaratoria del bando tende a configurarsi come richiesta di sostituzione del giudizio della Commissione e non evidenzia il fumus boni iuris, salvo che emergano errori manifesti o travisamenti.
  • Una censura relativa al mancato riconoscimento di titoli valutabili è generica quando non individua puntualmente i titoli asseritamente pretermessi e non ne dimostra l'attinenza ai criteri della selezione.
  • L'eventuale illegittimità di singole attribuzioni di punteggio non giustifica la sospensione della graduatoria se, anche considerando cumulativamente le correzioni dedotte, non è probabile un mutamento dell'ordine dei candidati.
  • Quando il bando stabilisce criteri analitici e la Commissione li sviluppa mediante descrittori predeterminati prima della conoscenza delle offerte o dei titoli, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente delle valutazioni comparative.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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