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Sentenza

Sentenza n. 13716/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202304293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e al ripiano degli oneri per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto regionale di individuazione delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, la nota regionale di avvio del procedimento, vari atti delle aziende sanitarie regionali di certificazione dei dati di spesa, gli atti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di adozione delle linee guida, nonché ulteriori circolari, accordi e intese presupposti o connessi. Il testo della sentenza non esamina i motivi di illegittimità originariamente dedotti, poiché la ricorrente ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, in ragione dell’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla ricorrente il 26 marzo 2026 e, in applicazione del principio dispositivo del giudizio amministrativo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati o sui motivi di ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    La disposizione, sopravvenuta nelle more del giudizio, ha determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa al ripiano per gli anni 2015-2018, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, sopravviene una disciplina che estingue l’obbligazione sostanziale oggetto della controversia, il ricorrente può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo impone al giudice di conformarsi alla dichiarazione della parte relativa al sopravvenuto difetto di interesse, quando tale dichiarazione evidenzi il venir meno dell’utilità concreta della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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