Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/03/2017 n. 2469 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Operazioni infragruppo - Determinazione al valore normale dei componenti del reddito presupposto - Beneficio fiscale conseguito dalla società domestica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR alle operazioni infragruppo e la determinazione al valore normale dei componenti reddituali. La società ha contestato la rettifica sostenendo che l'Amministrazione non potesse applicare automaticamente il valore normale ai rapporti con imprese estere collegate senza dimostrare un effettivo fenomeno elusivo e senza verificare il livello di tassazione vigente negli Stati di residenza delle controparti. Tale verifica è necessaria per accertare se le condizioni praticate abbiano prodotto un concreto beneficio fiscale per la società italiana o uno spostamento artificioso di materia imponibile.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non adeguatamente fondata, poiché l'applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR richiede una verifica concreta dell'elusione e del beneficio fiscale conseguito dalla società domestica. L'indagine deve comprendere anche il livello di tassazione delle imprese estere coinvolte nelle transazioni controllate. In assenza di tale verifica, la rettifica basata sul solo scostamento dal valore normale non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del TUIR

    Le condizioni e i prezzi delle operazioni con società non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.

    La norma non consente un'applicazione automatica del valore normale: l'Amministrazione deve verificare concretamente l'esistenza di un fenomeno elusivo e di un effettivo vantaggio fiscale per la società italiana, considerando anche il livello di tassazione delle controparti estere.

Massime di principio

  • Nelle operazioni infragruppo transfrontaliere, il semplice scostamento dai prezzi o dalle condizioni di libera concorrenza non basta, da solo, a dimostrare l'elusione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire una motivazione concreta sul trasferimento artificioso di reddito e sul beneficio fiscale effettivamente conseguito dal soggetto residente.
  • Per valutare l'esistenza di un vantaggio fiscale occorre considerare anche il regime e il livello di tassazione applicabili nello Stato estero della controparte.
  • La disciplina del transfer pricing deve essere applicata mediante un'analisi sostanziale delle funzioni, dei rischi, delle condizioni economiche e della comparabilità delle operazioni, non attraverso una presunzione automatica di evasione o elusione.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare la rettifica se l'Amministrazione non dimostra sia la non conformità al valore di libera concorrenza sia il concreto effetto fiscale distorsivo dell'operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.