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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13839/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato aveva ottenuto una decisione di primo grado a lui favorevole, poi riformata in appello, con rigetto della domanda di riliquidazione della pensione di anzianità. La controversia nasceva dal fatto che l’assicurato aveva versato contributi prima all’INPDAI e poi all’INPS fino al pensionamento. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile il principio del pro rata: per le anzianità maturate sino alla soppressione dell’INPDAI andava applicato il regime sostitutivo dell’ente soppresso, e per il periodo successivo il regime AGO, escludendo però la clausola di salvaguardia invocata dal pensionato. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 181/1997, sostenendo che la clausola di salvaguardia dovesse incidere sul calcolo del pro rata INPDAI e impedire che il trattamento complessivo risultasse inferiore a quello derivante dall’integrale applicazione del regime AGO. Il ricorrente richiamava giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi della salvaguardia, ma l’INPS resisteva sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997 opera anche per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate presso l’INPDAI prima della sua soppressione, ma solo "a parità di condizioni". Tale comparazione deve tenere conto non soltanto dell’anzianità e della retribuzione, ma anche della contribuzione effettivamente versata, dei diversi criteri di calcolo delle retribuzioni pensionabili nei due regimi e dei relativi massimali. Nel caso concreto, il ricorso non indicava dati fattuali sufficienti a dimostrare che, applicando correttamente il giudizio comparativo richiesto dalla norma, il pro rata INPDAI fosse davvero peggiorativo rispetto al trattamento AGO. I conteggi richiamati dal ricorrente erano privi di una spiegazione dei criteri giuridici e fattuali adottati e non dimostravano che fossero stati elaborati alle medesime condizioni richieste dalla clausola di salvaguardia. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza e con i conseguenti effetti sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997

    La clausola di salvaguardia tutela il trattamento pensionistico degli iscritti all’INPDAI, impedendo che esso risulti inferiore a quello dell’AGO, ma opera solo a parità di condizioni; la verifica richiede un giudizio comparativo concreto che consideri anche la contribuzione versata e gli altri parametri dei due regimi.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 181/1997

    È invocato dal ricorrente come base normativa della salvaguardia del trattamento pensionistico, ma la Corte ricostruisce la disciplina nel senso della necessità di un raffronto comparativo conforme alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla riliquidazione della pensione in regime misto INPDAI/AGO, la clausola di salvaguardia non opera in modo automatico, ma richiede la prova concreta che, a parità di condizioni, il trattamento calcolato con il pro rata risulti inferiore a quello AGO.
  • Il giudizio comparativo tra regime sostitutivo e AGO deve considerare non solo anzianità contributiva e retribuzione pensionabile, ma anche la diversa contribuzione versata, i massimali e gli altri elementi di calcolo propri dei due sistemi.
  • Chi invoca l’applicazione della clausola di salvaguardia deve allegare e dimostrare in modo puntuale i dati fattuali e i criteri di calcolo necessari a rendere verificabile il raffronto tra i due trattamenti pensionistici; mere affermazioni o conteggi non spiegati non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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