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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18622/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi coinvolta, come cessionaria di ramo d'azienda, in una più ampia operazione ritenuta dall'Ufficio fraudolenta e finalizzata all'occultamento di materia imponibile. L'Ufficio aveva contestato, in relazione a una catena di atti societari e fiscali, un maggior reddito d'impresa e l'omessa effettuazione, dichiarazione e versamento di ritenute; l'avviso era stato notificato anche alla cessionaria del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997. Dopo un primo accoglimento in CTP e la riforma in CTR, la società aveva proposto ricorso per cassazione, respinto con sentenza n. 3953/2024. In questa sede la società chiede la revocazione di quella sentenza ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte di cassazione avrebbe erroneamente supposto una connivenza della cessionaria nello schema fraudolento, mentre dagli atti di accertamento e dal controricorso dell'Ufficio emergerebbe, secondo la ricorrente, che la contestazione riguardava solo la posizione fiscale della società conferente e dei suoi soci, senza prova di alcuna compartecipazione della cessionaria. Il motivo mira quindi a far valere che l'asserita falsa percezione della realtà avrebbe inciso sulla corretta applicazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma si risolvesse nella richiesta di riesaminare la motivazione e la valutazione già svolta nella precedente sentenza di legittimità. Il passaggio censurato della sentenza n. 3953/2024 è stato interpretato come riferimento generale all'intreccio di atti preordinati all'occultamento di materia imponibile, non come affermazione di una specifica connivenza della cessionaria. Poiché la questione era già stata oggetto di discussione tra le parti e la censura investiva, in sostanza, un apprezzamento valutativo e non una svista percettiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi di errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può coincidere con un errore di giudizio o di valutazione.

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel merito come base della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente, ma non oggetto di accoglimento del motivo di revocazione.

  • artt. 37, 39, 40 e 41-bis d.P.R. 600/1973

    Norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento e della rettifica della dichiarazione fiscale.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla CTR ai fini della tempestività della notifica dell'avviso, in relazione alla proroga dei termini.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci delle società di persone.

  • art. 83 d.p.r. 917/1986

    Richiamato come norma evocata nei precedenti motivi di ricorso per cassazione, in rapporto alla contestazione sull'operazione fiscale complessiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva obiettiva e immediatamente rilevabile dagli atti, consistente nell'affermazione o negazione dell'esistenza di un fatto decisivo in contrasto con la realtà processuale.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira in sostanza a contestare l'interpretazione delle risultanze processuali o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte, perché in tal caso si chiede un nuovo giudizio di merito mascherato da revocazione.
  • La revocazione è inammissibile se il fatto dedotto come erroneamente percepito è stato già oggetto di discussione tra le parti e la decisione impugnata ha tratto da esso una valutazione, non una mera svista percettiva.
  • Ai fini dell'errore revocatorio non basta dimostrare che la parte ritenga inesatta la ricostruzione motivazionale della sentenza: occorre che il supposto errore sia decisivo, oggettivo e non frutto di apprezzamento.
  • In materia di responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari, la questione della ricorrenza dei presupposti sostanziali resta distinta dal rimedio revocatorio, che non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento già compiuto in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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