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Sentenza

Sentenza n. 3906/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023, depositata e resa pubblica il 29.11.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3540/2023.

Giustizia amministrativa202504433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4147/2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto formalmente ammissibile il ricorso, rilevando la produzione della sentenza da eseguire, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha considerato incontestata la mancata esecuzione della sentenza civile e determinati sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 1.000,00 complessivi. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l’esecuzione del giudicato, nominato il commissario ad acta e respinto la domanda di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura della controversia, risulti manifestamente iniqua; il TAR ha applicato tale criterio alla carta del docente, qualificata come contributo per formazione e aggiornamento e non come corrispettivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, nella fattispecie riconosciuta per due anni scolastici per il valore complessivo di € 1.000,00.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la produzione della copia del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, unitamente al rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, consente di ritenere integrati i presupposti formali dell’azione.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, e il contenuto economico del giudicato è determinato o determinabile, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento indicando termine, modalità e importo dovuto.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva al termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente, prevedendo la facoltà di delega e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; ciò può accadere per una prestazione avente funzione di contributo per formazione e aggiornamento, anziché natura corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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