Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava quattro censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa (rese il 23/06/2017 e acquisite ex art. 512 c.p.p. il 28/04/2023), sostenendo che l'assenza della teste alle udienze fosse frutto di una scelta libera e non di costrizione esterna e che, per prevedibilità del rischio, si sarebbe dovuto disporre l'incidente probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'impiego nell'istruttoria dell'elenco di abbinamento delle voci delle intercettazioni e di ulteriori intercettazioni acquisite ex art. 507 c.p.p., per le quali le difese avrebbero rifiutato il consenso; 3) vizio di motivazione circa l'attendibilità della persona offesa, deducendo incongruenze (in particolare l'insussistenza di una presunta interruzione di gravidanza) che avrebbero inficiato la credibilità; 4) errata qualificazione giuridica dei fatti, per mancata distinzione tra reato di tratta (art. 601 c.p.) e quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in continuazione con sfruttamento della prostituzione, richiamando giurisprudenza orientata a una netta distinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato e per gran parte inammissibile, rigettandolo. È stata confermata la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania che aveva dichiarato la responsabilità della ricorrente per concorso in tratta pluriaggravata finalizzata allo sfruttamento della prostituzione (con richiamo agli artt. 110, 81, 601, 602-ter, 61-bis c.p. e norme del d.lgs. n.286/1998), nonché la misura della pena determinata in dieci anni e otto mesi di reclusione, con l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 602-ter, comma 1, lett. a) c.p. in relazione alla minore età della vittima. La Corte ha ritenuto le dichiarazioni predibattimentali utilizzabili (ex art. 512 c.p.p.) per l'accertata irreperibilità imprevedibile della teste e per la sussistenza di elementi esterni di pressione che ne hanno determinato l'allontanamento; ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle captazioni e dell'elenco di abbinamento delle voci (consenso delle parti annotato in udienza) e ha respinto le obiezioni circa la qualificazione giuridica dei fatti, confermando che la tratta può realizzarsi anche mediante inganno e in presenza di vittime in condizione di vulnerabilità.
Norme richiamate
art. 512 c.p.p.
Le dichiarazioni predibattimentali possono essere acquisite e costituire base dell'accertamento anche in via esclusiva, purché siano rese con adeguate garanzie procedurali e sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità, valutando modalità di raccolta e compatibilità con i dati di contesto
art. 526 c.p.p.
Il divieto di provare la colpevolezza sulla base di dichiarazioni di chi si è sottratto all'esame opera quando l'assenza sia una libera scelta; tuttavia è escluso il divieto se emergono elementi esterni che dimostrino la non libertà della determinazione
art. 191 c.p.p.
Rilevanza del consenso delle parti per l'acquisizione di atti e materiale istruttorio; la Corte ha controllato che il consenso fosse stato effettivamente prestato e verbalizzato
art. 507 c.p.p.
Norma sulle intercettazioni: l'utilizzazione di captazioni successive è ammissibile se raccordata al materiale già acquisito e ove il consenso e le formalità processuali risultino regolari
art. 601 c.p.
Il reato di tratta si configura anche quando la vittima venga condotta con inganno in Italia per porla in condizione analoga alla schiavitù; il legislatore e la giurisprudenza interpretano l'elemento soggettivo tenendo conto della vulnerabilità della vittima
art. 602-ter c.p.
Prevede aggravanti (tra cui quella relativa alla minore età): nel caso di specie l'applicazione dell'aggravante è stata esclusa dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art. 12, commi richiamati)
Richiamato in relazione ai reati connessi all'immigrazione clandestina; la sentenza ha valutato la connessione tra ingresso/trasferimento in Italia e finalità di sfruttamento
art. 6 CEDU
Riferimento ai principi convenzionali sul giusto processo: ha indirizzato l'interpretazione della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e del rispetto di garanzie procedurali
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in fase investigativa possono essere utilizzate in giudizio (anche come base decisiva) se sono raccolte con adeguate garanzie e sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità, non essendo di per sé vietata la loro utilizzazione
- Per escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni di un teste irreperibile occorre dimostrare che l'assenza sia frutto di una libera scelta; se emergono elementi esterni di pressione, minaccia o coazione l'assenza può essere considerata non volontaria e le dichiarazioni restano ammissibili
- La prevedibilità dell'irreperibilità va valutata ex ante, con riferimento alle circostanze note o conoscibili in modo ragionevole al momento in cui si sarebbe dovuto decidere se chiedere l'incidente probatorio
- Le contestazioni procedurali sull'acquisizione di intercettazioni o elenchi di abbinamento voci richiedono riscontro documentale: il consenso delle parti e le verbalizzazioni in udienza sono determinanti per l'ammissibilità
- In materia di reato di tratta, non è necessario che la vittima sia già in condizioni di schiavitù: è sufficiente l'induzione o il trasferimento finalizzato a porre la persona in condizione di sfruttamento, con particolare attenzione allo stato di vulnerabilità della vittima
- Le obiezioni difensive generiche o non ricondotte a specifici elementi di fatto e di diritto, soprattutto se già esaminate dai giudici di merito, difficilmente superano il filtro di legittimità; le censure devono essere specifiche e fondate su atti processuali
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