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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00522/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di modici quantitativi di eroina e cocaina. Con l'unico motivo deduceva la mancata esclusione della recidiva, lamentando in sostanza che la Corte territoriale avesse mantenuto l'aggravamento/valutazione negativa senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo riproponeva pedissequamente una censura già sollevata in appello e già motivatamente respinta. La motivazione della Corte territoriale sulla recidiva è stata ritenuta conforme ai principi di legittimità, avendo valorizzato precedenti condanne per fatti analoghi, la detenzione di diversi tipi di stupefacente e la conseguente maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata ai fatti di detenzione a fini di spaccio di modesti quantitativi di stupefacente; la sentenza di merito è stata confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 99 c.p.

    La questione della recidiva è stata ritenuta correttamente motivata dalla corte territoriale, valorizzando la maggiore colpevolezza e pericolosità derivante dai precedenti specifici.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una critica argomentata, un motivo già dedotto in appello e già puntualmente disatteso dal giudice di merito.
  • In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve rendere una motivazione specifica sia quando la riconosce sia quando la esclude, verificando se e in quale misura i precedenti penali siano indice di una perdurante inclinazione a delinquere e abbiano influito sulla commissione del reato oggetto di giudizio.
  • L'obbligo motivazionale sulla recidiva può ritenersi soddisfatto anche con argomentazione sintetica o implicitamente, quando la sentenza dia conto della maggiore riprovevolezza della condotta e della personalità negativa dell'imputato desumibile dalla sua pericolosità sociale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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