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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14413/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, revocati alcuni benefici della sospensione condizionale della pena già concessi alla Obbili, aveva rigettato la richiesta di revoca con riguardo ad una sentenza emessa il 16/06/2023 (art. 444 c.p.p.) sostenendo che tale beneficio, pur illecito, non fosse revocabile in executivis ma solo con impugnazione nella sede di cognizione propria. La Procura deduceva violazione del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen., poiché la sospensione non poteva essere nuovamente concessa dopo precedenti fruizioni del beneficio; inoltre la decisione del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto della sequenza temporale di esecutività dei provvedimenti (il decreto penale divenuto esecutivo il 16/07/2023 era successivo alla sentenza del 16/06/2023, perciò il giudice di cognizione non ne poteva essere a conoscenza).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, richiamando il principio secondo cui la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale è legittima quando sussiste una causa ostativa che era ignota al giudice di primo grado. Il provvedimento impugnato è dunque annullato e rimesso al giudice dell'esecuzione per nuova valutazione conforme al principio richiamato.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    La norma è stata richiamata per sostenere che la sospensione condizionale della pena non poteva essere nuovamente concessa dopo che l'imputata aveva già fruito del beneficio in precedenza; la presenza di tale causa ostativa legittima la revoca in sede esecutiva se era ignota al giudice di primo grado.

  • art. 168 cod. pen., comma 3

    Richiamata congiuntamente all'art. 164 per sostenere profili relativi alla revocabilità e agli effetti delle condanne e dei benefici sulla sospensione condizionale; nel contesto è stata utilizzata per argomentare il difetto di legittimità della ripetuta concessione del beneficio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). È stato rilevante che una di tali pronunce sia stata emessa in data anteriore all'esecutività di un decreto penale che avrebbe dovuto influenzare la valutazione del giudice di cognizione.

  • Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)

    È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita

    La pronuncia di legittimità è stata richiamata come principio secondo cui la revoca in sede esecutiva è ammissibile quando la causa ostativa non era conosciuta dal giudice che ha concesso il beneficio; viceversa, se il giudice della cognizione poteva valutare il vizio, l'impugnazione è il rimedio proprio.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale può essere disposta in sede esecutiva se esiste una causa ostativa (es. precedenti concessioni del beneficio) che era ignota al giudice che ha accordato la sospensione.
  • Occorre sempre verificare la sequenza temporale e la data di esecutività dei provvedimenti: se la causa ostativa è divenuta efficace dopo la sentenza di primo grado, la revoca in esecuzione è ammissibile; se invece era già conosciuta o valutabile dal giudice di primo grado, il rimedio corretto è l'impugnazione nella sede propria.
  • Quando è contestata la legittimità di ripetute concessioni del beneficio, la Procura può promuovere incidente di esecuzione per ottenere la revoca; il giudice dell'esecuzione deve valutare se il giudice di cognizione poteva o meno conoscere la causa ostativa.
  • Il principio devolutivo limita il potere dei giudici d'appello e la possibilità di revoca d'ufficio: ciò incide sulla correttezza del rimedio (esecutivo vs impugnazione) da adottare.
  • In casi simili è opportuno documentare con precisione le date di emissione e di esecutività dei provvedimenti (sentenze, decreti penali) per stabilire se il vizio fosse conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio.

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