Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2019 n. 347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 9.127,65 relativa a IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2004, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione. Gli otto motivi riguardavano, tra l'altro, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza, la mancata comunicazione di irregolarità, l'illegittimità del ricorso al controllo automatizzato, la decadenza dalla riscossione, l'errata ripartizione dell'onere della prova e, soprattutto, l'omessa pronuncia della CTR sulla deduzione secondo cui la contribuente aveva già effettuato i pagamenti tramite nove modelli F24. Nel corso del giudizio l'Ufficio ha inoltre disposto uno sgravio parziale di Euro 4.030,27.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili integralmente il primo, il terzo e l'ottavo motivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'importo di Euro 4.030,27 oggetto dello sgravio. Nel restante importo, il secondo, quarto, quinto e sesto motivo sono stati rigettati: la cartella poteva essere emessa tramite controllo automatizzato per il mancato versamento di imposte dichiarate dal contribuente, senza necessità della comunicazione di irregolarità a pena di nullità, e la notifica era tempestiva. È stato invece accolto il settimo motivo, perché la CTR non aveva esaminato la specifica allegazione dei pagamenti effettuati mediante modelli F24. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti

    Il controllo automatizzato può essere utilizzato per verificare omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione, senza necessità di un previo avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 54-bis e 60

    L'Amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo l'IVA dichiarata e non versata. L'omessa comunicazione di irregolarità, in tale ipotesi, costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità della cartella.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    Il contraddittorio preventivo è necessario solo quando il controllo evidenzia incertezze interpretative o ricostruttive rilevanti sulla dichiarazione; non è richiesto per il semplice mancato versamento di somme auto-liquidate.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione di irregolarità non opera necessariamente nei casi di omesso o tardivo versamento già risultante dalla dichiarazione.

  • D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla Legge n. 156/2005

    entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2004, la cartella relativa alla liquidazione automatizzata deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi sostiene di avere estinto l'obbligazione tributaria mediante pagamento deve provare la corrispondenza tra i versamenti effettuati e le somme richieste nella cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute; l'omessa decisione su una specifica allegazione decisiva integra omessa pronuncia.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36, 53, 56 e 61

    Nel processo tributario l'appello deve riproporre specificamente le questioni non accolte e la sentenza deve esaminare i motivi devoluti al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Quando la cartella riguarda soltanto imposte, sanzioni e interessi già indicati dal contribuente nella dichiarazione ma non risultano versati, l'Amministrazione può procedere con il controllo automatizzato e la successiva iscrizione a ruolo, senza un previo avviso di accertamento.
  • La comunicazione di irregolarità non è generalmente richiesta a pena di nullità per il semplice omesso o tardivo versamento; la sua omissione può assumere rilievo diverso solo se il controllo presenta effettive incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • La contestazione del contribuente secondo cui il pagamento è già avvenuto non crea di per sé un'incertezza sulla dichiarazione: costituisce un fatto estintivo autonomo che deve essere provato con documentazione idonea, come modelli F24 e relative quietanze.
  • Il giudice tributario deve esaminare espressamente una specifica allegazione di pagamento quando essa è stata ritualmente proposta e può incidere sull'esistenza del debito; l'omessa pronuncia comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Uno sgravio parziale disposto dall'Amministrazione durante il giudizio elimina l'interesse del contribuente a proseguire la causa limitatamente alla somma sgravata, ma non impedisce l'esame delle contestazioni relative alle somme ancora richieste.
  • La tempestività della cartella va verificata individuando correttamente la procedura applicata: per la liquidazione automatizzata della dichiarazione rileva, in generale, il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.