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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07199/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio colposo. Deduceva, da un lato, vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, sostenendo che la distanza mantenuta durante il sorpasso fosse congrua e che la condotta della persona offesa, ciclista, fosse pericolosa e idonea a incidere causalmente sull'evento; dall'altro, violazione di legge con riguardo alla durata ritenuta eccessiva della sospensione della patente di guida. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, valorizzando la c.d. doppia conforme e la motivazione dei giudici di merito sull'assenza di un concorso di colpa della vittima e sulla congruità della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate e reiterative le doglianze sulla responsabilità penale, poiché le sentenze di merito avevano escluso elementi concreti a sostegno del concorso di colpa della vittima e avevano accertato che l'imputato aveva effettuato un sorpasso di un velocipede senza lasciare spazio sufficiente di manovra. Ha inoltre giudicato corretta la motivazione sulla sospensione della patente di guida, ritenendola conforme all'art. 218, comma 2, C.d.S. e ai criteri discrezionali di graduazione della sanzione accessoria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa all'omicidio colposo

  • art. 218, comma 2, C.d.S.

    "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]"

    la durata della sospensione della patente va determinata in relazione all'entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo derivante dalla ulteriore circolazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma richiamato in sostanza il tema della valutazione della prova e dell'assenza di elementi concreti a sostegno del concorso di colpa della vittima

  • art. 530 c.p.p.

    non citato espressamente; la decisione si fonda però sulla tenuta della motivazione di merito in punto di responsabilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'accertamento dei fatti, la motivazione va letta congiuntamente; il ricorrente non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • In tema di omicidio colposo stradale, l'eventuale concorso di colpa della vittima deve essere sorretto da concreti riscontri e non da mere congetture o ipotesi difensive.
  • La durata della sospensione della patente costituisce oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sia motivata con riferimento ai criteri legali di gravità della violazione, entità del danno e pericolo della circolazione.
  • Una specifica e analitica motivazione sulla durata della sanzione accessoria è necessaria solo quando la misura irrogata superi il valore medio del trattamento edittale; altrimenti è sufficiente il richiamo ai criteri di legge e alla congruità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
SottomaterieOmicidio colposo
IstitutiOnere della prova

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