Cassazione Civile, Ordinanza n. 16733/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione somme non dichiarate, ritenute corrispondenti ad utili accertati in capo a una società a ristretta base sociale di cui la ricorrente era socia al 50%. I giudici di merito respingevano il ricorso ritenendo non superata la presunzione di distribuzione degli utili ai soci. In cassazione la contribuente deduceva, con un unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel verbale assembleare della società nel quale il legale rappresentante avrebbe dato atto dell’estraneità della ricorrente alla gestione sociale; assumeva inoltre di essere dipendente di un’altra società. La ricorrente sosteneva che tali elementi avrebbero dovuto condurre a escludere il suo coinvolgimento nella gestione e quindi a superare la presunzione fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, anche a voler prescindere dal profilo della doppia conforme e dalla disciplina dell’art. 348-bis c.p.c., il motivo era infondato: la CTR aveva comunque esaminato la documentazione prodotta, giudicandola inidonea, sicché non vi era omesso esame del fatto; inoltre il contenuto del verbale assembleare era ritenuto comunque non decisivo, perché al più esprimeva disinteresse alla gestione attiva, ma non l’estraneità alla vita sociale, al controllo e all’informazione, elementi necessari per superare la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
richiamato per evidenziare, in presenza di doppia conforme, un profilo di possibile inammissibilità del ricorso per cassazione quanto agli elementi già esaminati nei giudizi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque valutato la documentazione prodotta, ancorché ne abbia tratto un giudizio di inidoneità o non decisività.
- La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale può essere superata solo con elementi idonei a dimostrare una reale estraneità del socio alla vita sociale, al controllo e all’informazione; il mero disinteresse alla gestione attiva non è sufficiente.
- Ai fini del superamento della presunzione fiscale sugli utili societari occultamente distribuiti, non è decisiva la sola allegazione della posizione lavorativa del socio presso altro soggetto o la mera formale estraneità alla gestione, se non accompagnata da prova specifica della mancata percezione o del mancato reimpiego degli utili.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra i limiti processuali previsti dall’art. 348-bis c.p.c. per le questioni già decise in modo coincidente nei due gradi di merito.
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