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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-280/23

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024. — Oil company «Lukoil» PAO contro Parlamento europeo e a. — Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta. — Causa T-280/23

Giurisprudenza europea62023TO0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di Lukoil contro la decisione di rimozione dal registro per la trasparenza. Ha ritenuto che la decisione fosse stata debitamente notificata via e-mail il 6 marzo 2023 ai rappresentanti designati della società e che, pertanto, il termine di impugnazione fosse scaduto prima del deposito del ricorso. Sono stati respinti anche gli argomenti relativi alla ricezione fuori orario, alla pretesa mancata notifica alla ricorrente e alla dedotta insufficienza della motivazione dell'atto.

Ricorso di annullamento avverso la decisione di espulsione dal registro per la trasparenza: irricevibilità manifesta per tardività del ricorso

La questione giuridica

Se il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE fosse stato proposto entro il termine di due mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni per ragioni di distanza, e in particolare se la notifica via e-mail della decisione del 6 marzo 2023 avesse fatto decorrere il termine nella stessa data, nonostante la comunicazione fosse avvenuta fuori dall'orario d'ufficio, fosse indirizzata ai rappresentanti designati dalla ricorrente nel registro e la motivazione dell'atto fosse ritenuta insufficiente.

Principio di diritto

Il termine per proporre il ricorso di annullamento decorre dalla data in cui la decisione è debitamente notificata, cioè quando il destinatario o i suoi rappresentanti designati sono messi in condizione di prenderne utilmente conoscenza; nel caso di notifica via e-mail, è decisivo che il messaggio sia stato ricevuto e potuto aprire nella stessa data, non essendo sufficiente far valere la ricezione fuori orario o l'asserita insufficienza della motivazione. Poiché la notifica del 6 marzo 2023 ha fatto decorrere il termine di impugnazione, il ricorso depositato il 17 maggio 2023 è tardivo ed è respinto come manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 su un registro per la trasparenza obbligatorio
  • Allegato I dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021
  • Allegato II dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021
  • Allegato III dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021
  • Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71

Ricorso di annullamento avverso la decisione di espulsione dal registro per la trasparenza: irricevibilità manifesta per tardività del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Oil company "Lukoil" PAO contro la decisione del segretariato del registro per la trasparenza del 6 marzo 2023, con cui la società è stata rimossa dal registro per la trasparenza dell'Unione europea. Il Tribunale, applicando l'articolo 126 del proprio regolamento di procedura, ha statuito senza proseguire il procedimento perché il ricorso era manifestamente irricevibile.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il ricorso è stato depositato il 17 maggio 2023. Il Tribunale aveva già chiesto alle parti, mediante misure di organizzazione del procedimento, chiarimenti specifici sul possibile carattere tardivo dell'impugnazione. Sulla base delle risposte fornite, il Tribunale ha verificato d'ufficio il rispetto del termine di ricorso, trattandosi di un termine di ordine pubblico.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama innanzitutto l'articolo 263, sesto comma, TFUE, che prevede un termine di due mesi per proporre il ricorso di annullamento dalla pubblicazione, notificazione o conoscenza dell'atto, aumentato del termine forfettario di dieci giorni previsto dall'articolo 60 del regolamento di procedura. Per il computo dei termini sono ricordati anche l'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura e l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Rilevanti sono inoltre l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 su un registro per la trasparenza obbligatorio e i suoi allegati I, II e III, in particolare le regole sulla registrazione, sulla responsabilità delle informazioni fornite e sulla chiusura dell'indagine con decisione motivata.

Motivo centrale: tardività e notifica via e-mail

Il Tribunale afferma che spetta alla parte che eccepisce la tardività dimostrare la data di notificazione o, comunque, di conoscenza dell'atto. Una decisione notificata via e-mail è debitamente comunicata non solo quando il messaggio è trasmesso e ricevuto, ma anche quando il destinatario è posto in condizione di prenderne utilmente conoscenza, cioè di aprire il messaggio e leggerne il contenuto. Nel caso concreto, era pacifico che il messaggio contenente la decisione fosse pervenuto nelle caselle di posta elettronica dei due rappresentanti designati da Lukoil il 6 marzo 2023. Il Tribunale ha ritenuto decisivo che una lettera successiva del 31 marzo 2023, inviata dai consulenti della società, facesse espresso riferimento al fatto che il termine di 20 giorni lavorativi per chiedere la riapertura dell'indagine decorreva dal 7 marzo 2023: tale indicazione è stata interpretata come ammissione che la decisione era stata ricevuta e conoscibile già il 6 marzo 2023. Di conseguenza, il termine per il ricorso ex articolo 263 TFUE è stato considerato scaduto il 16 maggio 2023, con deposito del ricorso solo il 17 maggio 2023.

Rigetto degli argomenti della ricorrente

La ricorrente ha sostenuto che la ricezione fuori orario impedisse la conoscenza utile del messaggio il 6 marzo 2023. Il Tribunale ha escluso che tale circostanza bastasse a contestare la prova della notifica, poiché il dato decisivo era la possibilità effettiva di prendere conoscenza del contenuto nella stessa data. Lukoil ha anche affermato che il messaggio fosse stato inviato solo ai rappresentanti della sua società figlia belga. Il Tribunale ha respinto l'argomento osservando che il registro indicava come unica persona registrata la ricorrente e che la società belga era solo un ufficio incaricato dei rapporti con l'Unione. Inoltre, la ricorrente aveva designato un responsabile legale e una persona incaricata delle relazioni con l'Unione, i quali erano stati legittimamente utilizzati come interlocutori dal segretariato del registro. È stato respinto anche l'argomento secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere solo dalla ricezione della relazione d'indagine. Il Tribunale ha chiarito che la decisione impugnata era quella comunicata il 6 marzo 2023 ai sensi del punto 7.1 dell'allegato III dell'accordo interistituzionale, mentre la relazione d'indagine è un documento separato che può essere richiesto successivamente e non incide sul dies a quo del ricorso. Infine, la censura relativa alla insufficiente motivazione è stata giudicata irrilevante ai fini del computo del termine: una parte può impugnare un atto anche per difetto di motivazione, ma tale profilo non sospende né rinvia il termine di ricorso.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile per tardività, senza pronunciarsi ulteriormente sulla ricevibilità nella parte in cui era diretto contro il registro per la trasparenza. Poiché l'ordinanza è stata resa prima della notifica del ricorso alle parti convenute, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso amministrativo uetermini processualiregistro per la trasparenzalobbying e trasparenza istituzionale

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