Cassazione Penale, Sentenza n. 2265/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Foggia del 16/04/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione, per violazione del termine dilatorio di 48 ore e del diritto di difesa; dispone la comunicazione del dispositivo al Questore.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa dovuta all'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore riconosciuto all'interessato per presentare memorie e deduzioni prima della convalida. Il decreto del Questore è stato notificato il 19/04/2021 alle ore 17:45; la richiesta di convalida del P.M. è stata presentata il 21/04/2021 alle ore 09:30; il GIP ha emesso e depositato l'ordinanza di convalida il 21/04/2021 (emessa ore 17:01, depositata ore 17:30), cioè prima della scadenza del termine delle 48 ore (21/04/2021 ore 17:45), limitando così il tempo effettivo per l'accesso agli atti e per la difesa dell'interessato.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (e comma 2-bis)
La misura di prevenzione prevista dall'art. 6 è assimilata a una restrizione della libertà personale, pertanto il destinatario deve avere piena e previa conoscenza dei diritti di difesa e il diritto di accesso agli atti; va riconosciuto un congruo termine dilatorio (48 ore dalla notifica) per poter depositare memorie e deduzioni.
Costituzione, art. 13
Le garanzie costituzionali sulla libertà personale si applicano anche alle misure di prevenzione, giustificando la necessità di tutele procedurali e del diritto di difesa prima della conferma della misura.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
La violazione del termine dilatorio e, più in generale, delle garanzie di difesa integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
Corte costituzionale, sent. n. 512/2002
Ha qualificato la misura di cui alla L. 401/1989 art. 6 come forma di restrizione della libertà personale e ha affermato la necessità che il destinatario abbia piena e previa conoscenza dei diritti di difesa.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 44273/2004
Ha ribadito che il destinatario della misura deve poter interloquire attraverso il deposito di memorie e che è necessario riconoscere un congruo termine per l'esercizio effettivo del diritto di difesa; il termine di 48 ore per il P.M. si riverbera in un analogo termine per l'interessato.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 48 ore decorre dalla notifica del provvedimento del Questore e spetta sia al Pubblico Ministero sia all'interessato: il giudice non deve convalidare la misura prima della scadenza se così si impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La mancata osservanza del termine di 48 ore comporta nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., con possibile annullamento senza rinvio dell'ordinanza e cessazione dell'efficacia della misura relativamente all'obbligo di presentazione.
- Il diritto di difesa comprende l'accesso alla documentazione trasmessa dal Questore e la possibilità di depositare memorie e deduzioni in contraddittorio cartolare; tali atti devono poter essere presentati entro il termine stabilito.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione il momento della notifica e, se necessario, sollevare tempestivamente l'eccezione di violazione del termine dilatorio per far valere la nullità procedurale.
- La Corte può decidere per l'annullamento senza rinvio quando il vizio riguarda la procedura di convalida in modo palese e non è richiesto un ulteriore esame del merito della misura.
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