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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05691/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non entra nel merito del motivo di ricorso perché prende atto dell'adesione della controricorrente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2009 emesso a seguito di accertamento a tavolino. L'Ufficio contestava alla società, che aveva ceduto un'imbarcazione a una società estera portoghese, l'indebita applicazione del regime di non imponibilità IVA, ritenendo non provato il trasferimento del bene e quindi non integrati i presupposti per l'emissione della fattura in regime di non imponibilità, con conseguente recupero dell'IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non contestata l'uscita dell'imbarcazione dal territorio italiano e il suo arrivo nel Paese di residenza del cessionario, reputando irrilevante il ritardo di due anni nella consegna e la circostanza dell'immatricolazione del bene a nome di soggetto diverso. In Cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, resistito dalla società. Prima della decisione, la controricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e di averne eseguito il pagamento, producendo quietanza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022 n. 197

    L'adesione alla definizione agevolata e l'avvenuto pagamento determinano l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L'adesione tempestiva e rituale alla definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dalla prova dell'integrale esecuzione del pagamento, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere.
  • Quando sopravviene una causa legale di definizione della controversia tributaria, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso e si limita a prenderne atto ai fini della declaratoria di estinzione.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata da una sola parte, il processo si chiude senza decisione sul merito dell'atto impositivo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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