Cassazione Civile, Ordinanza n. 05691/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito del motivo di ricorso perché prende atto dell'adesione della controricorrente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2009 emesso a seguito di accertamento a tavolino. L'Ufficio contestava alla società, che aveva ceduto un'imbarcazione a una società estera portoghese, l'indebita applicazione del regime di non imponibilità IVA, ritenendo non provato il trasferimento del bene e quindi non integrati i presupposti per l'emissione della fattura in regime di non imponibilità, con conseguente recupero dell'IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non contestata l'uscita dell'imbarcazione dal territorio italiano e il suo arrivo nel Paese di residenza del cessionario, reputando irrilevante il ritardo di due anni nella consegna e la circostanza dell'immatricolazione del bene a nome di soggetto diverso. In Cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, resistito dalla società. Prima della decisione, la controricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e di averne eseguito il pagamento, producendo quietanza.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022 n. 197
L'adesione alla definizione agevolata e l'avvenuto pagamento determinano l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione tempestiva e rituale alla definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dalla prova dell'integrale esecuzione del pagamento, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere.
- Quando sopravviene una causa legale di definizione della controversia tributaria, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso e si limita a prenderne atto ai fini della declaratoria di estinzione.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata da una sola parte, il processo si chiude senza decisione sul merito dell'atto impositivo impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →