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Sentenza

Sentenza n. 1529/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’amministrazione all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 2.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 362/2024, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di euro 2.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente, relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza all’amministrazione l’11 giugno 2024. Il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 6 ottobre 2025. In udienza il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di pagamento degli interessi legali sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., trattandosi di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento della somma indicata nella sentenza ottemperanda entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, il giudice ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    La disposizione consente di promuovere il giudizio amministrativo di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il giudice ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, necessario per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria del comando giudiziale non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • La proponibilità dell’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione di un ulteriore termine per l’esecuzione e dall’attribuzione del potere di delega a dirigenti o funzionari dell’amministrazione individuata, quando ciò sia funzionale alla concreta attuazione del giudicato.
  • Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale consente di escludere un compenso ulteriore per il commissario ad acta; a tal fine può essere applicata analogicamente la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001 anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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