Sentenza del 20/03/2019 n. 7749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2004-2008, con cui il Comune aveva recuperato 4.233,31 euro per superfici dello stabilimento ritenute tassabili. La controversia riguardava soprattutto l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani: il regolamento comunale individuava i rifiuti solo sotto il profilo qualitativo, senza stabilire limiti o criteri quantitativi. La società sosteneva quindi che le aree produttive non fossero legittimamente assoggettabili alla TARSU, oltre a contestare la motivazione dell'avviso e il termine utilizzato dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo illegittima e quindi da disapplicare la delibera comunale che assimilava i rifiuti speciali agli urbani senza indicare anche criteri quantitativi. Secondo la Corte, l'assimilazione richiede necessariamente l'individuazione sia delle caratteristiche qualitative sia della quantità dei rifiuti, perché l'impatto igienico-ambientale dipende anche dai volumi prodotti. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La superficie tassabile comprende le aree utilizzabili per la produzione di rifiuti, con esclusione delle porzioni in cui si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali allo smaltimento dei quali provvede il produttore.
Le aree in cui si producono ordinariamente rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse dalla TARSU, mentre restano generalmente tassabili le aree di deposito, uffici, mense e altre superfici non direttamente interessate dalla produzione del rifiuto speciale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deve considerare caratteristiche qualitative e quantitative.
L'assimilazione non può fondarsi soltanto sul tipo di materiale: il Comune deve stabilire anche limiti o criteri quantitativi, poiché l'impatto igienico e ambientale varia in funzione della quantità prodotta.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 195 e 198
La disciplina statale attribuisce rilievo alla determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
La disciplina dell'assimilazione deve rispettare criteri normativi completi e non può consentire un'assimilazione indefinita basata esclusivamente sulla qualità dei rifiuti.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 163
La società contestava l'applicazione del termine quinquennale, sostenendo che l'atto fosse una liquidazione soggetta al diverso termine decadenziale triennale. La Corte non ha esaminato la questione perché ha accolto il motivo relativo all'illegittimità dell'assimilazione.
L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3
La società contestava la motivazione dell'avviso di accertamento. Anche questa questione è rimasta assorbita dall'annullamento dell'atto per illegittimità della delibera comunale.
Massime di principio
- Per applicare la TARSU alle aree in cui si producono rifiuti speciali non pericolosi, l'assimilazione comunale ai rifiuti urbani deve indicare sia le caratteristiche qualitative sia i limiti o criteri quantitativi dei rifiuti.
- Un regolamento o una delibera comunale che preveda l'assimilazione soltanto in base alla qualità dei rifiuti è illegittimo e può essere disapplicato dal giudice tributario.
- L'assenza di criteri quantitativi può comportare l'annullamento dell'accertamento fondato su quella assimilazione, anche se il Comune sostiene che il servizio di raccolta sia potenzialmente disponibile.
- L'esclusione dalla tassazione riguarda principalmente le aree in cui si formano concretamente rifiuti speciali non assimilabili; non si estende automaticamente a uffici, mense, parcheggi, magazzini o aree di deposito dei prodotti finiti.
- Il contribuente deve documentare la tipologia, la provenienza e la gestione autonoma dei rifiuti speciali; tuttavia, prima ancora, l'assimilazione comunale deve essere validamente disciplinata.
- Quando il giudice accoglie un motivo decisivo che comporta l'annullamento dell'avviso, le ulteriori contestazioni sulla motivazione, sui termini di decadenza o sul calcolo della superficie possono essere dichiarate assorbite.
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