Sentenza n. 5907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione di un fabbricato e l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR sostenendo, con il primo motivo, che il manufatto oggetto dell'ordine demolitorio fosse preesistente alla domanda di condono e che gli interventi eseguiti fossero riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero all'edilizia libera, essendo stata presentata una comunicazione di inizio lavori. Deducevano inoltre che la sentenza penale intervenuta in appello, con assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dimostrasse la modesta entità dell'intervento e l'irrilevanza penale della condotta. Contestavano anche la ricostruzione dell'amministrazione sulla destinazione dell'immobile, sostenendo che esso fosse ultimato e abitato già prima della domanda di condono, e invocavano la relazione tecnica, i dati catastali e la documentazione aerofotogrammetrica. Con il secondo motivo sostenevano che il divieto di eseguire interventi su un immobile abusivo sottoposto a vincolo paesaggistico fosse applicabile soltanto agli immobili non ultimati e non anche a un manufatto ultimato e abitato prima della presentazione della domanda di condono. Il Comune sosteneva invece che la realizzazione di un volume chiuso e di un portico costituisse nuova costruzione, eseguita senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in area vincolata e urbanisticamente inedificabile, e che gli interventi interni richiedessero almeno una SCIA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le censure degli appellanti fossero smentite dalla stessa sentenza della Corte d'appello penale richiamata a loro favore, dalla quale risultava che le opere erano in corso di esecuzione nel 2019 e che la parte aggiunta, realizzata con copertura in legno lamellare, comprendeva un volume chiuso di circa 14,50 mq destinato a nuova stanza e un portico di circa 16 mq. Tali opere costituivano nuova realizzazione, con concreta incidenza su volume, sagoma e aspetto esteriore dell'immobile, e richiedevano il permesso di costruire nonché l'autorizzazione paesaggistica. La presentazione di una domanda di condono non legittima l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'istanza: le nuove opere conservano la natura abusiva dell'immobile originario e non possono essere eseguite mediante semplice comunicazione di inizio lavori. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nella quale ogni intervento richiedeva il preventivo parere di compatibilità paesaggistica, e in zona urbanistica nella quale non erano consentite nuove costruzioni né alterazioni del suolo. La consistenza dell'immobile alla data della domanda di condono non era stata provata, poiché l'istanza era generica e priva di elaborati grafici; neppure la destinazione abitativa risultava dimostrata. I dati catastali non sono stati ritenuti decisivi per accertare la conformità urbanistico-edilizia, trattandosi di dati fondati sulle dichiarazioni degli interessati e formati da un'amministrazione non competente alla vigilanza edilizia. È stata confermata anche la legittimità della demolizione dell'immobile risultante dalla combinazione del manufatto originario non condonato e degli interventi successivi abusivi. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in 4.000 euro, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'immobile abusivo risultante dagli interventi successivi.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Consente l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile perché l'inottemperanza riguardava un ordine successivo all'entrata in vigore della disposizione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento della repressione degli interventi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Impone il previo parere di compatibilità paesaggistica per gli interventi nell'area vincolata; la sua mancanza impediva la realizzazione delle opere.
art. 131-bis cod. pen.
L'assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non esclude l'accertamento amministrativo dell'abusività delle opere né impedisce l'esercizio dei poteri repressivi edilizi e paesaggistici.
art. 17, comma 1, lett. q-bis, d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014
Ha inserito nell'art. 31 d.P.R. 380/2001 il comma 4-bis, relativo alla sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio non legittima l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle descritte nell'istanza; le nuove opere realizzate durante la pendenza della procedura di sanatoria restano abusive e non possono essere eseguite senza il titolo edilizio e, ove necessario, paesaggistico richiesto dalla legge.
- La realizzazione di un portico coperto costituisce intervento soggetto a permesso di costruire quando, per autonomia funzionale e incidenza sulla sagoma, sul volume e sull'aspetto esteriore, determina un nuovo organismo edilizio; la stessa qualificazione vale a maggior ragione per la parte chiusa destinata a ricavare una nuova stanza.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli interventi edilizi richiedono il previo titolo paesaggistico previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004; la mera comunicazione di inizio lavori non può sostituire tale titolo né il permesso di costruire necessario per opere di nuova volumetria.
- La consistenza e la destinazione urbanistico-edilizia di un immobile abusivo devono essere provate con elementi idonei; un'istanza di condono generica e priva di elaborati grafici non dimostra, da sola, la consistenza del manufatto alla data indicata, mentre i dati catastali non sono decisivi per accertarne la conformità urbanistico-edilizia.
- L'assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non preclude l'adozione delle sanzioni amministrative edilizie e paesaggistiche, poiché non esclude l'accertamento oggettivo della realizzazione di opere prive dei necessari titoli abilitativi.
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