Sentenza del 01/03/2016 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Norma anti-elusiva generale - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 e i limiti del potere dell'ufficio nella qualificazione di un atto ai fini dell'imposta di registro. La questione era se tale disposizione consentisse all'amministrazione di svolgere un'indagine anti-elusiva generale, considerando anche operazioni collegate o risultati economici ulteriori rispetto agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
La decisione
La tesi della norma anti-elusiva generale è stata esclusa. L'art. 20 riguarda un'imposta che grava sull'atto e consente di considerare esclusivamente gli effetti giuridici effettivamente perseguiti mediante la stipula del singolo atto registrato. L'ufficio può ricostruire la reale natura giuridica dell'atto attraverso un'interpretazione complessiva del suo contenuto, ma non può oltrepassare gli effetti giuridici desumibili dall'atto stesso né utilizzarlo come base per una valutazione generale di elusività.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non è una norma anti-elusiva generale.
La norma impone di qualificare l'atto in base alla sua natura e ai suoi effetti giuridici effettivamente perseguiti, ricavabili dall'interpretazione complessiva del singolo atto presentato alla registrazione. Non consente invece di considerare, in via generale, elementi estranei all'atto o il risultato economico complessivo di una serie di operazioni.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione deve concentrarsi sul singolo atto sottoposto a registrazione e sugli effetti giuridici che esso produce.
- L'amministrazione può interpretare complessivamente il contenuto dell'atto per individuarne la reale natura giuridica, ma non può trasformare tale attività in una generale contestazione anti-elusiva.
- Per contrastare operazioni potenzialmente elusive occorre fare riferimento, quando ne ricorrono i presupposti, a una specifica disposizione anti-abuso o antielusiva, non estendere automaticamente l'ambito dell'art. 20.
- La mera finalità economica dell'operazione o il collegamento con altri atti non sono sufficienti, da soli, per riqualificare il singolo atto ai sensi dell'art. 20.
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