Risposta n. 152 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, BETA rientra tra gli enti equiparati per legge agli enti di beneficenza o istruzione e l’attività di locazione sarebbe strumentale in modo esclusivo ai fini istituzionali, perché i canoni finanziano borse di studio e sussidi; pertanto i relativi redditi dovrebbero beneficiare della riduzione IRES.
Riduzione a metà dell’IRES sui proventi da locazione immobiliare di un ente pubblico di assistenza
Il quesito
Il Ministero chiede se l’Opera BETA, ente pubblico che assiste gli orfani del personale del Ministero tramite borse di studio e sussidi, possa applicare la riduzione del 50% dell’IRES ex articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973 sui redditi derivanti dalla locazione dei propri immobili.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la riduzione IRES ex articolo 6 d.P.R. n. 601/1973 non spetti sui canoni di locazione, perché l’agevolazione non è solo soggettiva ma anche oggettiva e richiede un nesso di strumentalità diretta e immediata con l’attività agevolata. La locazione di immobili è considerata attività di mero procacciamento di mezzi economici, non coerente con i fini agevolati, e quindi tassata ordinariamente; BETA non può quindi fruire della riduzione a metà dell’IRES su tali proventi.
Riduzione a metà dell’IRES per i proventi da locazione di un ente di assistenza
L’interpello riguarda l’applicabilità della riduzione del 50% dell’IRES prevista dall’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ai redditi derivanti dalla locazione di immobili di proprietà di un ente pubblico che svolge attività di assistenza agli orfani del personale ministeriale. Il caso è incentrato sulla natura dell’attività locativa rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.
Fattispecie e contesto
Il Ministero riferisce che l’Opera BETA è un ente di diritto pubblico che provvede all’assistenza degli orfani del personale del Ministero attraverso borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari. Il sostentamento degli assistiti avviene grazie a oblazioni volontarie e ai proventi delle locazioni degli immobili di proprietà dell’ente.
Negli ultimi anni, secondo quanto esposto, BETA ha registrato:
- un lieve incremento del numero degli assistiti, arrivati a 322;
- una forte riduzione delle risorse finanziarie, dovuta all’azzeramento delle donazioni del comparto industriale;
- dal 2010, la cessazione dei contributi erogati dal Dicastero;
- un aumento rilevante delle tasse scolastiche, universitarie e dei tributi connessi al patrimonio immobiliare.
Il Ministero segnala che tale situazione potrebbe indurre BETA a vendere gli immobili per ottenere liquidità e proseguire l’attività istituzionale.
Quesito del contribuente
L’Amministrazione chiede se BETA possa beneficiare della riduzione a metà dell’IRES sui proventi derivanti dalla locazione degli immobili di sua proprietà, invocando l’articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo il contribuente, BETA sarebbe equiparabile per legge agli enti di beneficenza o di istruzione e, quindi, rientrerebbe tra i soggetti agevolati dall’articolo 6. Inoltre, i canoni di locazione sarebbero un’attività "pseudocommerciale" svolta esclusivamente per realizzare i fini istituzionali dell’Opera, poiché la liquidità ottenuta viene utilizzata solo per pagare borse di studio e sussidi agli orfani.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede la riduzione alla metà dell’IRES per:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale senza fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari e soggetti assimilati, secondo la disciplina richiamata dalla norma.
Si ricorda inoltre che:
- il comma 2 subordina l’agevolazione al possesso della personalità giuridica;
- il comma 3 esclude la riduzione per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Principi interpretativi evidenziati dall’Agenzia
L’Agenzia sottolinea che l’agevolazione non opera sulla sola base del requisito soggettivo. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1296 dell’8 ottobre 1991, evidenzia che la riduzione IRES costituisce una deroga al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione e trova giustificazione nell’attività concretamente svolta dall’ente, non nel mero tipo soggettivo.
Di conseguenza, la riduzione:
- non spetta solo perché l’ente appartiene a una delle categorie indicate dalla norma;
- ha natura anche oggettiva;
- è limitata al reddito imponibile derivante dalle attività agevolate.
L’Agenzia richiama inoltre la giurisprudenza relativa agli enti ecclesiastici, secondo cui non basta che l’ente sia nato con finalità agevolate, ma occorre verificare l’attività svolta in concreto. Se è presente un’attività commerciale non prevalente, questa deve essere in rapporto di strumentalità diretta e immediata con il fine istituzionale. È invece attività diversa, soggetta a tassazione ordinaria, quella finalizzata solo al procacciamento di mezzi economici e non coerente con il fine istituzionale.
A supporto, viene richiamata anche la prassi relativa agli enti ospedalieri, per cui l’agevolazione opera soltanto in relazione all’attività sanitaria svolta in convenzione con il Servizio sanitario pubblico, mentre restano tassati ordinariamente gli altri redditi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base dei principi esposti, l’Agenzia conclude che l’articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973 non è applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili, poiché rispetto a tale attività non sussiste un rapporto di strumentalità diretta e immediata con le attività che il legislatore intende agevolare.
Pertanto, i canoni di locazione costituiscono redditi soggetti all’ordinaria disciplina tributaria e non beneficiano della riduzione a metà dell’IRES.
Conclusione operativa
L’Opera BETA non può beneficiare della riduzione del 50% dell’IRES prevista dall’articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973 sui proventi derivanti dalla locazione dei propri immobili. La finalizzazione delle entrate locative al finanziamento delle borse di studio e dei sussidi non è sufficiente, da sola, a integrare il requisito della strumentalità diretta e immediata richiesto dall’interpretazione dell’agevolazione.
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