Sentenza n. 9686/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 7 NOVEMBRE 2024, n. prot. 44515 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Rossi Lisa nata il 01/07/1971 a Venezia (VE) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/12/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 14351 del 03/06/2022,come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, di un titolo conseguito in Spagna in materia di sostegno educativo. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che il titolo fosse un "titolo proprio" dell'università spagnola, non ufficiale né abilitante nell'ordinamento spagnolo e, pertanto, non utilizzabile negli altri Stati. Il Ministero ha inoltre effettuato un confronto tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, ravvisando una sostanziale diversità dei programmi e incolmabili differenze tra i due percorsi. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della normativa procedimentale, eccesso di potere e contrasto con la disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, contestando l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione e la mancata considerazione di misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché il Ministero non poteva considerare automaticamente ostativa la natura di "titolo proprio" e non ufficiale del titolo spagnolo. L'Amministrazione deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, confrontandole con quelle richieste dall'ordinamento italiano, previa appropriata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Anche qualora emergano differenze formative, occorre verificare se esse possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta apodittica e scarsamente argomentata, poiché non spiegava adeguatamente la radicale diversità dei percorsi né l'impossibilità di colmare le eventuali lacune attraverso misure compensative. Il TAR ha richiamato altresì l'obbligo, derivante dagli artt. 45 e 49 TFUE, di prendere in considerazione diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, procedendo a una valutazione comparativa, pur precisando che tali norme non impongono di riconoscere un titolo non rilasciato né riconosciuto dallo Stato di origine. Il provvedimento di diniego è stato annullato ai fini del riesame dell'istanza e dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata alla domanda di riconoscimento del titolo estero.
direttiva 2005/36/CE
tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»
Impone una valutazione sostanziale e complessiva della formazione acquisita e consente l'adozione di misure compensative quando sussistano differenze rispetto alla formazione richiesta nello Stato ospitante.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente misure compensative proporzionate per colmare le differenze tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento italiano.
art. 45 TFUE
In materia di libera circolazione dei lavoratori impone alle autorità dello Stato ospitante di considerare diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontando le competenze attestate con quelle richieste dalla normativa nazionale.
art. 49 TFUE
In materia di libertà di stabilimento impone una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza dell'interessato, anche quando la fattispecie non rientri nell'ambito della direttiva 2005/36/CE.
L. 4 agosto 1977, n. 517
Richiamata per la funzione dell'insegnante di sostegno, diretta a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e a realizzare interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione estera per l'esercizio dell'insegnamento di sostegno, l'Amministrazione non può rigettare la domanda per la sola circostanza che il titolo sia qualificato nello Stato di origine come titolo proprio, non ufficiale o non abilitante; deve procedere a una valutazione concreta delle competenze, conoscenze e capacità effettivamente acquisite.
- La valutazione comparativa della formazione estera deve essere preceduta da un'istruttoria adeguata e deve chiarire in modo puntuale le differenze tra il percorso estero e quello nazionale; una motivazione apodittica o fondata su argomenti deboli non è sufficiente a giustificare il diniego.
- Quando siano riscontrate differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l'Amministrazione deve verificare, prima di negare il riconoscimento, se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, comprese attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
- Anche fuori dall'ambito diretto di applicazione della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione l'insieme dei titoli e dell'esperienza pertinente dell'interessato e di effettuare una valutazione comparativa rispetto ai requisiti professionali nazionali.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono necessariamente il riconoscimento di un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro di origine, ma non impediscono allo Stato ospitante di considerarlo nell'ambito della valutazione comparativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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