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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3793/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva annullato l'ordinanza di rigetto emessa dalla Corte d'assise d'appello e aveva applicato a Manfredi la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in ordine alla mancata valutazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di fuga e di reiterazione (periculum libertatis), deducendo che: 1) la decisione del Tribunale sarebbe basata su affermazioni astratte circa la possibilità di coesistenza tra titolo cautelare e titolo definitivo di carcerazione; 2) non si sarebbe tenuto conto che Manfredi è già sottoposto all'espiazione di una lunga pena (27 anni, 11 mesi e 25 giorni) con scadenza al 30/10/2040 e che, secondo la difesa, i reati sono ostativi ai benefici penitenziari ex art. 4-bis O.P., rendendo irrealistica la possibilità di riacquisto della libertà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari e che non esistono nel sistema penitenziario condizioni assolutamente ostative al possibile riacquisto, anche temporaneo, della libertà. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza del pericolo di reiterazione: gravità dei fatti, elevato ruolo dell'imputato nella criminalità organizzata e persistente vicinanza all'ambiente mafioso, uniti alla concretezza del rischio che l'attuale titolo detentivo possa estinguersi o venire meno per cause che consentirebbero temporanee uscite o benefici. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. e richiamo finale).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma evocata quale motivo di ricorso per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando che la motivazione del Tribunale, con riferimento alla concretezza e attualità del pericolo, era adeguata.

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo ai criteri di valutazione del pericolo cautelare; la Corte ha richiamato la presunzione rafforzata di pericolo in presenza di connessioni con la criminalità organizzata e ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato tali criteri.

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario (O.P.)

    La difesa sosteneva che l'art. 4-bis ostacolasse la concessione di benefici e rendesse improbabile il riacquisto della libertà; la Corte ha però ricordato che l'esistenza di titoli di detenzione o di norme ostative non esclude in assoluto la possibilità di riacquisto temporaneo della libertà, e dunque non impedisce ex se l'applicazione di una misura cautelare aggiuntiva.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022)

    Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282416 - 01

    Richiamata per affermare che lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé incompatibile con la configurabilità di esigenze cautelari, poiché non esistono nello ordinamento condizioni assolute che impediscano il riacquisto, anche temporaneo, della libertà.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente: la Corte ha condannato Manfredi al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ordine di invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente l'applicazione di una ulteriore misura cautelare: va compiuta una valutazione concreta e aggiornata delle esigenze cautelari.
  • In presenza di gravi indizi e di ruolo rilevante nell'ambito della criminalità organizzata, sussiste una presunzione rafforzata di pericolo di reiterazione (art. 275 c.p.p.), che può giustificare la custodia cautelare anche se l'imputato è già detenuto per altra causa.
  • La circostanza che l'imputato stia espiano una lunga pena o che esistano norme ostative (art. 4-bis O.P.) non esaurisce l'analisi: occorre verificare la concreta possibilità che il titolo detentivo attuale si estingua o sia attenuato, con conseguente rischio di temporaneo riacquisto della libertà.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve essere motivata sul piano concreto e non con affermazioni meramente astratte; tuttavia, una motivazione che collega gravità della fattispecie, ruolo associativo e persistenza di legami corruttivi o mafiosi può ritenersi adeguata.
  • Gli aspetti procedurali (es. art. 606 c.p.p.) consentono la censura della motivazione in Cassazione, ma il rigetto dipende dalla capacità di dimostrare che la motivazione fosse manifestamente insufficiente o contraddittoria rispetto ai fatti accertati.

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