Cassazione Civile, Ordinanza n. 12443/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa su presupposte cartelle per Irpef, Irap e Iva. La contribuente aveva contestato, tra l’altro, la regolarità della notifica delle cartelle e delle intimazioni precedenti, disconoscendo la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente della riscossione soltanto in copia fotostatica. La CTR aveva però ritenuto che, trattandosi di avviso di ricevimento con natura di atto pubblico, fosse necessaria la querela di falso anche contro la copia e che il mero disconoscimento non imponesse verificazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione delle norme sul disconoscimento delle copie e delle scritture private, sostenendo che, in assenza degli originali, il disconoscimento tempestivo e specifico della copia esonerasse dall’onere di querela di falso. Con gli altri motivi ha inoltre censurato la decisione per la prescrizione di sanzioni e interessi, per il preteso consolidamento dei crediti in ragione della mancata impugnazione di atti precedenti e per la ritenuta genericità della doglianza sugli interessi sulle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, nei termini indicati in motivazione, affermando che la fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, se ritualmente e tempestivamente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non conserva l’efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c.; pertanto, la mancata produzione dell’originale esonera la parte dall’onere di proporre querela di falso contro la fotocopia disconosciuta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di motivazione apparente denunciato dalla ricorrente
art. 2712 c.c.
le riproduzioni meccaniche fanno piena prova se non ne sia disconosciuta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate
art. 2719 c.c.
le copie fotografiche hanno la stessa efficacia delle autentiche se la conformità con l’originale non è disconosciuta; il disconoscimento deve essere espresso, specifico e tempestivo
art. 214 c.p.c.
chi intende disconoscere una scrittura privata deve negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione
art. 215 c.p.c.
la scrittura privata si ha per riconosciuta se non è disconosciuta nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione
art. 221 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole sulla verificazione e querela di falso
art. 2700 c.c.
l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso; tale regola non si estende alla fotocopia disconosciuta se non è prodotto l’originale
art. 2714 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulle copie e sui documenti
art. 2717 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulle copie e sui documenti
art. 2718 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulle copie e sui documenti
art. 20 della legge n. 472 del 1997
invocato con riferimento alla prescrizione delle sanzioni tributarie
art. 2498, comma 1, n. 4 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma dal contesto appare verosimilmente indicato per la prescrizione quinquennale degli interessi; il testo non chiarisce oltre
art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche, in particolare degli interessi
art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
norma sugli atti impugnabili nel processo tributario, richiamata nel terzo motivo
art. 2953 c.c.
richiamato per contestare l’idea di conversione della prescrizione breve in decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo
art. 324 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato e definitività
art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel quarto motivo sul contenuto dell’appello tributario
art. 2, comma 3, della legge n. 472 del 1997
invocato per sostenere l’illegittimità degli interessi applicati alle sanzioni
art. 30 del DPR n. 602/1973
richiamato nel quarto motivo in tema di interessi nella riscossione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la copia fotostatica o fotografica di un avviso di ricevimento può essere utilizzata solo se la sua conformità non sia stata ritualmente e tempestivamente disconosciuta; in caso di disconoscimento specifico, la copia perde l’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico e la parte che vi abbia interesse deve produrre l’originale, non potendo il giudice supplire alla mancanza con mere presunzioni di autenticità.
- La querela di falso è necessaria per contestare l’avviso di ricevimento in quanto atto pubblico solo quando sia in discussione il documento nella sua consistenza originale; se invece è in giudizio soltanto una copia disconosciuta, e l’originale non è prodotto, non si impone la querela di falso contro la fotocopia.
- Il disconoscimento delle copie documentali deve essere espresso, specifico, non equivoco e tempestivo; formule generiche o tardive non sono sufficienti a privare il documento della sua efficacia probatoria.
- La mancata impugnazione di atti di riscossione anteriori non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo.
- Le questioni relative alla prescrizione di sanzioni e interessi in materia tributaria vanno esaminate distintamente dal debito d’imposta, secondo il rispettivo termine di prescrizione previsto dall’ordinamento.
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