Cassazione Civile, Ordinanza n. 25319/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di crediti commerciali originati da fatture emesse da una società poi fallita nei confronti di una società debitrice. La banca cessionaria aveva agito per far accertare la validità, efficacia e opponibilità delle cessioni e per ottenere il residuo del credito ancora non pagato, dopo un pagamento parziale già eseguito dalla debitrice. La debitrice contestava l'incedibilità dei crediti, la mancata opponibilità della cessione per difetto di data certa e per asserita anteriorità rispetto al fallimento, la nullità/inefficacia delle cessioni, l'esistenza di un patto di divieto di cessione, nonché l'avvenuto pagamento integrale o comunque ulteriore estinzione del debito. In appello la società debitrice sosteneva inoltre che la Corte territoriale non avesse esaminato specifiche censure su pactum de non cedendo, prova dei pagamenti e richiesta di CTU contabile. In cassazione i cinque motivi denunciavano: omessa pronuncia sul divieto di cessione; omesso esame della prova dei pagamenti; contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla valutazione delle prove, sostenendo che i pagamenti eseguiti dalla debitrice avrebbero estinto il debito e che la Corte d'appello avrebbe male apprezzato la documentazione; omessa pronuncia sulle richieste istruttorie reiterate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era stato riportato il contenuto dell'atto di appello e la questione del patto di divieto di cessione non risultava devoluta nei termini dedotti. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva esaminato la documentazione e comunque ritenuto non opponibili alla cessionaria eventuali pagamenti successivi alla notifica della cessione. Il terzo motivo è stato inammissibile perché il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo era stato già spiegato dalla Corte territoriale come mero errore materiale risolvibile mediante interpretazione complessiva della decisione. Il quarto motivo è stato inammissibile perché non individuava con precisione la regola di diritto asseritamente violata e mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove documentali. Il quinto motivo è stato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo state trascritte le circostanze oggetto delle prove richieste né la loro decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo non si confronta con il perimetro effettivo della domanda o dell'impugnazione e con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità se è superabile mediante interpretazione complessiva della decisione e consente di individuare il comando giudiziale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico la violazione di legge o il vizio processuale dedotto e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366 n. 4 c.p.c.
È richiesto che il motivo individui chiaramente le ragioni di censura e si confronti con la decisione impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Opera l'onere di autosufficienza: il ricorrente deve riportare gli atti e i contenuti rilevanti su cui fonda la censura.
artt. 1176, 1260 e 1264 c.c.
Sono richiamati dalla ricorrente in tema di cessione del credito e valutazione dei pagamenti, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 116 c.p.c.
La deduzione di erronea valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito se non si specifica l'errore di diritto o la violazione dei criteri legali di valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 67 L.F.
È richiamato nel processo di merito come base della domanda di inefficacia del pagamento in favore della cessionaria, ma non è oggetto di statuizione di merito in cassazione.
art. 1264 c.c.
La notifica della cessione al debitore ceduto rende opponibile la cessione e rende inopponibili i pagamenti successivi eseguiti in favore del cedente o comunque non al cessionario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o omesso esame è inammissibile se non indica con precisione dove e come la questione sia stata devoluta al giudice di merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione della specifica regola giuridica che si assume violata e delle affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata; non basta contestare il risultato fattuale raggiunto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione o il contrasto tra motivazione e dispositivo non comportano nullità quando la decisione, letta nel suo complesso, consenta di individuare con certezza il comando giudiziale; gli errori materiali isolati non invalidano la sentenza.
- In tema di cessione del credito, una volta notificata al debitore ceduto la cessione, i pagamenti successivi non sono opponibili al cessionario, salvo che sia provata una diversa situazione giuridica rilevante.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione delle prove o la mancata ammissione di mezzi istruttori deve trascrivere puntualmente il contenuto degli atti e delle circostanze da provare, indicando la loro decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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