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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26054/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso degli interessi maturati su somme versate dalla fondazione a titolo di sanzioni fiscali, poi rivelatesi non dovute a seguito dell'annullamento giudiziale dell'atto impositivo presupposto. La CTP aveva qualificato la pretesa come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e riconosciuto gli interessi dalla domanda di restituzione in ragione della buona fede dell'accipiens. La CTR, accogliendo l'appello incidentale del contribuente, aveva invece ritenuto applicabile una diversa impostazione, riconoscendo gli interessi dal giorno di ciascun pagamento anche su sanzioni, interessi per ritardato pagamento, aggio e diritti dell'agente della riscossione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2, comma 3, e 19 d.lgs. 472/1997 e 68 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sanzione non produce interessi e che, in caso di rimborso, l'eventuale restituzione deve essere limitata alla somma capitale; con il secondo motivo ha invocato gli artt. 30 d.P.R. 602/1973 e 17 d.lgs. 112/1999 per escludere interessi su aggio e interessi moratori. La fondazione, con ricorso incidentale, ha contestato che la CTR avesse applicato la disciplina civilistica degli artt. 1282 ss. c.c. anziché la disciplina speciale fiscale dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, chiedendo che gli interessi fossero liquidati secondo la norma tributaria speciale.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti della motivazione, sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che, in materia di rimborso di somme indebitamente corrisposte nel rapporto tributario, la disciplina degli interessi è regolata da norme speciali fiscali e non dalle regole codicistiche generali; ha quindi cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per le spese. In particolare ha chiarito che per il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni indebitamente applicate trovano applicazione gli artt. 19 d.lgs. 472/1997 e 68 d.lgs. 546/1992, con esclusione del criterio civilistico fondato sulla buona o mala fede dell'accipiens; inoltre ha ritenuto fondato il rilievo incidentale sulla necessità di applicare, per gli interessi sui rimborsi tributari, la disciplina speciale dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, con decorrenza e misura proprie del sistema fiscale e senza automatica applicazione degli artt. 1224 e 1282 ss. c.c.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi"

    La norma è richiamata per escludere che le sanzioni fiscali producano interessi come regola generale, ma la Corte ne coordina l'applicazione con la disciplina speciale del rimborso tributario.

  • art. 19 d.lgs. n. 472/1997

    In caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dell'art. 68, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992 anche per le sanzioni pecuniarie; la riscossione/rimborso delle sanzioni segue quindi la disciplina processuale tributaria speciale.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    "con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali"

    Costituisce la disciplina speciale del rimborso in materia tributaria: quando il ricorso del contribuente è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza va rimborsato d'ufficio con gli interessi previsti dalle leggi fiscali; la Corte esclude l'applicazione delle regole civilistiche generali sulla restituzione.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla CTP come schema dell'indebito oggettivo; la Corte, invece, precisa che nella materia tributaria opera una disciplina speciale che prevale sul modello civilistico generale, almeno quanto a interessi e decorrenza.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorso principale insieme all'art. 17 d.lgs. 112/1999 per sostenere che sugli importi da restituire non maturano interessi ulteriori secondo la disciplina della riscossione.

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato per escludere la maturazione di interessi su aggio e diritti dell'agente della riscossione in caso di rimborso.

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    "Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto... ha diritto... all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo..."

    La Corte lo qualifica come disciplina speciale degli interessi sui rimborsi tributari: la misura e la decorrenza degli interessi seguono il tasso e i semestri previsti dalla norma, non le regole codicistiche generali.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato insieme all'art. 44 d.P.R. 602/1973 per individuare il regime degli interessi sui rimborsi fiscali e il relativo dies a quo.

  • art. 1224 c.c.

    La Corte esclude che trovi applicazione, nel rapporto tributario di rimborso, come criterio generale per la spettanza e la decorrenza degli interessi di mora o di maggior danno.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale e ritenuto non applicabile quale disciplina primaria del credito restitutorio tributario, che è invece regolato da norme speciali.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per negare l'automatica debenza di interessi sugli interessi; l'anatocismo è ammesso solo nei limiti e con i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte lo interpreta come base dell'obbligo di rimborso d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che accoglie il ricorso del contribuente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, quando il rimborso deriva dall'annullamento o dalla riforma dell'atto impositivo, la disciplina degli interessi è quella speciale fiscale e non quella civilistica generale della condictio indebiti, salvo espressi rinvii o incompatibilità.
  • Per i rimborsi d'imposta, gli interessi si determinano secondo la legge fiscale speciale quanto a misura e decorrenza; non si applicano automaticamente gli artt. 1224, 1282 e 1283 c.c. come se si trattasse di un ordinario credito di valuta.
  • In materia di sanzioni tributarie, la riscossione e il rimborso seguono il coordinamento tra art. 19 d.lgs. 472/1997 e art. 68 d.lgs. 546/1992: l'accento non è sulla buona o mala fede dell'accipiens, ma sulla disciplina processuale tributaria del rimborso.
  • Nel sistema dei rimborsi fiscali, la decorrenza degli interessi va individuata secondo il momento previsto dalla norma speciale (ad esempio per semestri interi dalla data del versamento), e non dalla mera domanda giudiziale.
  • L'anatocismo non si presume: gli interessi sugli interessi sono ammissibili solo nei limiti rigorosi dell'art. 1283 c.c. e non possono essere riconosciuti in via automatica nel rimborso tributario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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