Parere n. 521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/455877 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/455877
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza valorizzando la pendenza di un procedimento penale per minaccia e lesioni personali, nonché l’esistenza di violazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti e ubriachezza. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto che il procedimento penale era ancora pendente, all’epoca del ricorso, in fase di appello, e che le violazioni amministrative erano risalenti e non sufficienti a giustificare il diniego.
Il parere
La Sezione ha ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza costituisce espressione di valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e la posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo. L’Amministrazione può valutare complessivamente l’integrazione dello straniero, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e, in particolare, l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile, anche oltre i soli profili di rilevanza penale. Nel caso concreto, il procedimento penale riguardava un reato connotato da violenza contro le persone e ricompreso tra quelli ostativi di cui all’art. 6 della legge n. 91/1992 in ragione del massimo edittale; a ciò si aggiungevano due violazioni amministrative. Il ricorrente non ha specificamente contestato tali elementi né ha allegato o provato l’eventuale esito assolutorio del procedimento penale, il quale, comunque, non sarebbe stato automaticamente decisivo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e respinto.
Osservazioni
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto dello status, ma un interesse legittimo.
Rilevanza della condotta del richiedente
La valutazione amministrativa può considerare non soltanto i reati, ma anche il complessivo comportamento del richiedente e il rispetto delle regole della convivenza civile, comprese le violazioni amministrative.
Pendenza del procedimento penale e onere di contestazione
La pendenza di un procedimento penale per un reato connotato da violenza contro le persone e ostativo ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 può sostenere il diniego. Il ricorrente non ha specificamente contestato la valutazione amministrativa né ha allegato o provato l’eventuale esito assolutorio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione sulla base della quale il ricorrente aveva presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 6 legge 5 febbraio 1992, n. 91
È richiamato per qualificare come ostativo, in ragione del massimo edittale, il reato oggetto del procedimento penale valorizzato dall’Amministrazione.
art. 612 cod. pen.
Individua il delitto di minaccia contestato nel procedimento penale pendente.
art. 582 cod. pen.
Individua il delitto di lesioni personali contestato nel procedimento penale pendente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato in relazione ai dati personali relativi a condanne penali e reati.
art. 9 d.P.R. 29 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 costituisce espressione di un’elevata discrezionalità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può effettuare una valutazione complessiva dell’integrazione dello straniero, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta.
- Ai fini della valutazione dell’irreprensibilità, possono assumere rilievo anche condotte non costituenti reato, comprese violazioni amministrative, quando siano inserite nel complessivo apprezzamento del rispetto delle regole della convivenza civile.
- La pendenza di un procedimento penale relativo a un reato connotato da violenza contro le persone e ricompreso tra i reati ostativi previsti dall’art. 6 della legge n. 91/1992 può legittimamente concorrere al diniego della cittadinanza.
- La mera prospettazione di un possibile esito assolutorio del procedimento penale non è sufficiente a invalidare il diniego, soprattutto quando il richiedente non alleghi né dimostri l’effettivo esito del procedimento; l’eventuale assoluzione, inoltre, non assume automaticamente rilievo decisivo.
Diniego della cittadinanza italiana a cittadino marocchino
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno. La Sezione Prima ha espresso parere di rigetto.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva presentato, il 17 luglio 2014, istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza in ragione:
- della pendenza di un procedimento penale per minaccia, ai sensi dell’art. 612 cod. pen., e lesioni personali, ai sensi dell’art. 582 cod. pen.;
- dell’esistenza di violazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti e ubriachezza.
Il ricorrente ha impugnato il diniego con un unico motivo, sostenendo che il procedimento penale era ancora pendente, all’epoca della proposizione del ricorso, in fase di appello e che le violazioni amministrative erano risalenti.
Quadro giuridico sulla cittadinanza
La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma di un interesse legittimo.
La ragione della discrezionalità risiede nel fatto che l’attribuzione dello status comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.
L’Amministrazione deve quindi valutare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta.
Rilevanza della condotta
La valutazione dell’irreprensibilità non è limitata alle sole condotte penalmente rilevanti. Possono assumere rilievo anche comportamenti contrari alle regole della convivenza civile, comprese violazioni amministrative, purché considerati nell’ambito della valutazione complessiva rimessa all’Amministrazione.
Nel caso concreto, il procedimento penale riguardava un reato connotato dall’uso di violenza contro le persone e ricompreso dall’art. 6 della legge n. 91/1992 tra i reati ostativi in ragione del massimo edittale. Il Ministero aveva inoltre valorizzato due violazioni amministrative commesse alcuni anni prima della presentazione dell’istanza.
Valutazione del motivo di ricorso
La Sezione ha ritenuto immune da vizi la valutazione ministeriale. Il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente l’insufficienza degli elementi posti a fondamento del diniego, senza contestare in modo specifico la valutazione dell’Amministrazione.
In particolare, non aveva allegato né provato l’effettivo esito assolutorio del procedimento penale, limitandosi a rappresentarlo come probabile. La Sezione ha precisato che, comunque, un eventuale esito assolutorio non avrebbe assunto automaticamente rilievo decisivo ai fini della legittimità del diniego, dovendo la valutazione amministrativa considerare il complesso degli elementi rilevanti.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il diniego della cittadinanza è stato ritenuto legittimo, in quanto fondato su una valutazione discrezionale non manifestamente viziata e su elementi idonei a incidere sull’apprezzamento dell’integrazione e dell’irreprensibilità della condotta del richiedente.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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