Sentenza n. 2217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6016 del 27 marzo 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale comunale che dichiarava la nullità di una precedente determinazione relativa alla convenzione definitiva per la costituzione di un diritto di superficie e al rimborso di somme all'ATER
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ATER ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la determinazione comunale n. 4497 dell'11 ottobre 2019, con la quale era stata dichiarata la nullità della precedente determinazione n. 1889 del 12 aprile 2018, nonché contro gli atti presupposti e consequenziali. In primo grado l'ATER aveva chiesto anche l'accertamento dell'obbligo del Comune di avviare il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al rimborso di euro 444.860,66. L'unico motivo d'appello contestava la ricostruzione del TAR secondo cui la convenzione definitiva avrebbe dovuto limitarsi a recepire la convenzione preliminare del 12 ottobre 1978, senza tenere conto della retrocessione al Comune di una parte dell'area originariamente destinata alla concessione del diritto di superficie. Secondo l'ATER, la convenzione preliminare, letta insieme alla deliberazione comunale del 1975, avrebbe parametrato il corrispettivo dovuto per il diritto di superficie all'intera area di 6.365 mq; di conseguenza, poiché l'area poi attribuita all'ATER era stata ridotta a 2.070 mq per effetto della retrocessione di parte dell'area al Comune, sarebbe spettato all'ATER il conguaglio o il rimborso della quota corrispondente. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato d'ufficio un profilo di inammissibilità dell'appello: l'atto non aveva riproposto in modo specifico il terzo motivo di primo grado, relativo alla prescrizione della pretesa creditoria, né aveva enucleato compiutamente la censura concernente l'insussistenza della nullità per difetto assoluto di attribuzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile e, comunque, infondato. In rito, ha applicato l'art. 101 c.p.a., ritenendo che l'appellante debba riproporre in modo autonomamente percepibile i motivi di merito non esaminati o non definitivamente superati dal giudice di primo grado, senza costringere il giudice d'appello a ricostruirli mediante la consultazione del fascicolo di primo grado. La mancata riproposizione della censura relativa alla prescrizione ha reso inoppugnabile tale autonoma ragione giustificativa del provvedimento e ha determinato il difetto di interesse alla decisione dell'appello. Anche la censura relativa all'insussistenza del difetto assoluto di attribuzione non era stata riproposta compiutamente, potendo essere ricavata soltanto dalla lettura del motivo di primo grado. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondata la tesi dell'ATER. La convenzione del 12 ottobre 1978 stabiliva il corrispettivo in relazione alla quota parte del costo globale delle opere di urbanizzazione del piano di zona, fissandolo in lire 5.265 per ogni metro cubo edificabile, e poneva inoltre a carico dell'ATER, senza ulteriori precisazioni o collegamenti con l'estensione dell'area, il prezzo pagato per l'espropriazione dell'area acquisita in nome e per conto del Comune. Il semplice richiamo nella convenzione alla deliberazione comunale del 1975 non dimostrava che il corrispettivo fosse stato parametrato all'intera superficie di 6.365 mq né fondava il diritto al conguaglio conseguente alla retrocessione di parte dell'area. L'appello è stato pertanto respinto in via definitiva, con condanna dell'ATER alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
L'appellante deve riproporre specificamente i motivi di merito non esaminati dal giudice di primo grado; la riproposizione deve consentire la percezione autonoma della censura dagli atti d'appello, a pena di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, previa segnalazione alle parti per consentire il contraddittorio.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato richiamato dall'amministrazione quale base normativa della dichiarazione di nullità della precedente determinazione per difetto assoluto di attribuzione; la sentenza non decide nel merito la questione, data l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.
artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000
Sono stati invocati dall'ATER per ottenere l'avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio; il testo non riferisce un accoglimento di tale domanda.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando l'appellante non ripropone in modo specifico e autonomamente percepibile i motivi di merito dedotti in primo grado e non esaminati dal giudice, rendendo necessario consultare il fascicolo di prime cure per ricostruirne il contenuto.
- La mancata riproposizione in appello della censura relativa a una autonoma ragione giustificativa dell'atto impugnato rende tale ragione inoppugnabile e può determinare il difetto di interesse alla decisione sulle altre censure.
- Nell'interpretazione di una convenzione amministrativa, il diritto a un conguaglio non può essere desunto dal solo richiamo a un atto presupposto, quando il testo convenzionale individua espressamente un diverso criterio di quantificazione del corrispettivo e pone un onere a carico del concessionario senza collegarlo all'estensione dell'area concessa.
- La riproposizione di una censura in appello non è sufficiente se il suo contenuto non è compiutamente enucleato nell'atto di gravame, anche quando essa possa essere ricostruita mediante la lettura del ricorso di primo grado.
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