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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-568/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 aprile 2026. — Sof Medica S.A. contro Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18 – Principi che disciplinano l’aggiudicazione di appalti pubblici – Parità di trattamento e trasparenza – Articolo 42 – Specifiche tecniche – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice – Definizione dell’esigenza – Riferimento a un tipo o a una produzione specifica – Casi in cui un tale riferimento deve essere accompagnato dalla menzione “o equivalente”. — Causa C-568/24

Giurisprudenza europea62024CJ0568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale su una gara per l’acquisto di un robot chirurgico, ha chiarito i limiti del potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice nella definizione delle specifiche tecniche. Da un lato, non è richiesta una motivazione oggettiva preventiva nei documenti di gara per ogni requisito tecnico; dall’altro, quando i requisiti assumono un contenuto potenzialmente restrittivo, essi devono normalmente essere accompagnati da "o equivalente". Solo se tali requisiti discendono inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto l’amministrazione può prescinderne.

Rinvio pregiudiziale sugli appalti pubblici: limiti al potere dell’amministrazione aggiudicatrice nella formulazione di specifiche tecniche per un robot chirurgico e necessità della menzione "o equivalente".

La questione giuridica

Se i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione della direttiva 2014/24 ostino a che l’amministrazione aggiudicatrice escluda un’offerta sulla base di specifiche tecniche non previamente giustificate nei documenti di gara; se la clausola "o equivalente" debba accompagnare requisiti tecnici che, complessivamente considerati, risultano restrittivi; e se tali requisiti possano essere imposti senza menzione "o equivalente" solo quando discendano inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la direttiva 2014/24 non impone all’amministrazione aggiudicatrice di indicare, già al momento della pubblicazione del bando, una giustificazione oggettiva di ciascuna specifica tecnica inserita nei documenti di gara, purché le condizioni della procedura siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco. Ha inoltre affermato che requisiti tecnici relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata e alla disposizione dei bracci di un robot chirurgico non possono essere imposti senza la menzione "o equivalente", salvo che, alla luce dei documenti di gara, tali requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto; in tal caso, la clausola non è necessaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 13, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 29, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 42, paragrafi 1-4, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 46, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 49, direttiva 2014/24/UE
  • Allegato V, parte C, direttiva 2014/24/UE
  • Allegato VII, punto 1, lettera b), direttiva 2014/24/UE
  • Legge rumena n. 98/2016
  • Articolo 2, legge rumena n. 98/2016
  • Articolo 50, legge rumena n. 98/2016
  • Articolo 155, legge rumena n. 98/2016
  • Articolo 156, legge rumena n. 98/2016
  • Hotărârea Guvernului n. 395/2016
  • Articolo 20, paragrafo 10, norme metodologiche allegate alla Hotărârea Guvernului n. 395/2016

Specifiche tecniche in una gara per un robot chirurgico

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra Sof Medica SA e un ospedale rumeno relativa all’aggiudicazione di un appalto per la fornitura, installazione e messa in funzione di un robot chirurgico. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2014/24/UE, in particolare gli articoli 18, 42 e 49, in rapporto al margine di discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nella definizione delle specifiche tecniche.

Fatti e procedimento principale

L’ospedale aveva pubblicato una gara aperta per un valore stimato di circa 5 milioni di euro, dopo una consultazione di mercato dalla quale risultavano due tipologie di robot chirurgici: monoblocco e modulari. Nel capitolato d’oneri, l’oggetto dell’appalto era descritto come un apparecchio di chirurgia robotica assistita, modulare e mobile, con almeno quattro moduli con bracci robotici indipendenti, utilizzabile in più specializzazioni e idoneo a operare in spazi contenuti senza particolari accorgimenti.

Sof Medica, fornitore di robot di tipo monoblocco, ha sostenuto che tali specifiche favorissero solo i robot modulari e ha chiesto l’eliminazione delle clausole ritenute discriminatorie, ovvero l’annullamento della procedura. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello la Curtea de Apel Cluj ha sottoposto tre quesiti pregiudiziali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se il principio di trasparenza, letto con gli articoli 2 e 49 della direttiva, impedisca di escludere un offerente sulla base di specifiche tecniche giustificate solo successivamente in giudizio da una necessità oggettiva;
  • se il carattere restrittivo delle specifiche tecniche debba essere valutato cumulativamente, così da rendere necessaria la menzione "o equivalente";
  • se i principi di parità di trattamento e non discriminazione impongano di verificare la restrittività delle specifiche alla luce della necessità oggettiva esistente prima della pubblicazione del bando.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, sui principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
  • l’articolo 42, paragrafi 1-4, sulle specifiche tecniche;
  • l’articolo 49 e l’allegato V, parte C, sui bandi di gara;
  • l’allegato VII, punto 1, lettera b), che definisce le specifiche tecniche per forniture e servizi. Sono inoltre richiamate le corrispondenti disposizioni della legge rumena n. 98/2016, in particolare gli articoli 2, 50, 155 e 156.

Ragionamento della Corte: trasparenza e motivazione preventiva

La Corte osserva anzitutto che né l’articolo 2, paragrafo 1, punto 13, né l’articolo 49 della direttiva 2014/24 impongono di indicare nei documenti di gara le giustificazioni oggettive sottese a ciascuna specifica tecnica. L’articolo 42, paragrafo 1, e l’allegato VII definiscono il contenuto delle specifiche tecniche, ma non prevedono un obbligo di motivazione preventiva.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità nel definire le proprie esigenze, ma deve assicurare che le specifiche consentano pari accesso, non creino ostacoli ingiustificati alla concorrenza e rispettino il principio di proporzionalità. Il principio di trasparenza esige che le condizioni della gara siano chiare, precise e univoche, non che siano esplicitate, per ogni requisito, tutte le ragioni oggettive della scelta tecnica.

La Corte sottolinea anche che, quando il legislatore dell’Unione ha voluto imporre un obbligo di motivazione nei documenti di gara, lo ha fatto espressamente, come nell’articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, sulla mancata suddivisione in lotti. Un obbligo generalizzato di motivazione delle specifiche tecniche altererebbe l’equilibrio tra esigenze di controllo e autonomia dell’amministrazione aggiudicatrice.

Ragionamento della Corte: specifiche tecniche e clausola "o equivalente"

Quanto alla seconda questione, la Corte chiarisce che l’articolo 42, paragrafo 3, elenca i metodi di formulazione delle specifiche tecniche e che, se l’amministrazione utilizza il metodo del riferimento a specifiche tecniche di cui alla lettera b), ogni riferimento deve contenere la menzione "o equivalente".

Nel caso concreto, tuttavia, le specifiche contestate non sembrano formulate secondo tale tecnica di rinvio. Per questo la Corte si concentra sull’articolo 42, paragrafo 4, che vieta in linea di principio il riferimento a una fabbricazione, provenienza, tipo o produzione specifica idonei a favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale divieto conosce un’eccezione: se il riferimento è giustificato dall’oggetto dell’appalto, e solo se una descrizione sufficientemente precisa non è possibile altrimenti, la menzione "o equivalente" diventa necessaria.

La Corte interpreta in modo restrittivo la clausola relativa alla giustificazione dall’oggetto dell’appalto: essa copre solo i casi in cui il requisito discenda inevitabilmente dall’oggetto stesso dell’appalto. Di conseguenza, il giudice nazionale deve verificare se i requisiti su modularità, mobilità, peso, superficie occupata e disposizione dei bracci siano davvero imposti dalla natura dell’acquisto, tenuto conto della struttura e della compartimentazione delle sale operatorie. Se non discendono inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto, non possono essere inseriti senza la clausola "o equivalente".

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • i principi di trasparenza e parità di trattamento non ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un’offerta sulla base di specifiche tecniche che, al momento della pubblicazione del bando, non siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara;
  • l’amministrazione aggiudicatrice non può inserire requisiti tecnici relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata e alla disposizione dei bracci di un robot chirurgico senza la menzione "o equivalente", salvo che tali requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto.

Portata pratica della decisione

La pronuncia conferma un ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione nella definizione dell’oggetto dell’appalto, ma ribadisce che tale discrezionalità non può tradursi in specifiche tecniche artificialmente escludenti. Per gli operatori economici, il controllo va concentrato non sulla necessità di una motivazione espressa ex ante per ogni requisito, bensì sulla reale connessione tra i requisiti imposti e l’oggetto dell’appalto, nonché sull’eventuale effetto restrittivo e discriminatorio dei medesimi.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicispecifiche tecnicheconcorrenza negli appaltiparità di trattamento e trasparenzaclausola o equivalente

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