Regolamento (UE) 2024/2790
Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la disciplina dei polimeri ammissibili nella CMC 1 del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE. La modifica mira ad allineare tale disciplina alla restrizione introdotta in REACH per le microparticelle di polimeri sintetici, garantendo coerenza normativa e omogeneità di trattamento tra prodotti fertilizzanti armonizzati e non armonizzati. L'applicazione è differita al 17 ottobre 2028 per consentire un periodo transitorio coerente con quello previsto dal regolamento (UE) 2023/2055.
Modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 escludendo taluni polimeri dalla categoria di materiali costituenti CMC 1 e allineando tale disciplina alla restrizione REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell'UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, con specifico riguardo ai polimeri utilizzabili nella categoria di materiali costituenti CMC 1 dell'allegato II, parte II. Incide sulla qualificazione dei polimeri ammessi come materiali costituenti e, per effetto del rinvio ai criteri REACH, esclude dalla CMC 1 i polimeri naturali chimicamente modificati, i polimeri biodegradabili, i polimeri con solubilità superiore a 2 g/l e i polimeri privi di atomi di carbonio, nonché i polimeri che rientrano nelle CMC 8 e 9. Si applica dal 17 ottobre 2028, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del regime dei polimeri nella CMC 1 del regolamento (UE) 2019/1009
Il regolamento delegato (UE) 2024/2790 interviene sull'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 relativo alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE. La finalità è allineare la disciplina dei polimeri utilizzabili nella CMC 1 alla logica della restrizione REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici, evitando incoerenze tra prodotti fertilizzanti armonizzati e altre categorie di prodotti.
Contesto e ratio della modifica
Nei considerando la Commissione richiama le preoccupazioni ambientali e, potenzialmente, sanitarie derivanti dalla presenza di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua e degradabili molto lentamente. La modifica si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1009, che già prevedeva una valutazione sui criteri di biodegradabilità per i polimeri della CMC 9 utilizzati come agenti di rivestimento e come polimeri idroretentori, e tiene conto del regolamento (UE) 2023/2055, che ha introdotto in REACH una restrizione generale per le microparticelle di polimeri sintetici. La Commissione evidenzia inoltre la necessità di mantenere coerenza normativa e di non lasciare nel regolamento sui fertilizzanti regole meno rigorose per polimeri simili a quelli già colpiti dalla restrizione REACH.
Ambito materiale della modifica
L'intervento riguarda specificamente la sezione "CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo" dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009. La nuova formulazione della lettera f) consente l'uso nella CMC 1 solo di polimeri che non rientrano nelle seguenti categorie escluse:
- polimeri risultanti da un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, ma solo se sono sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- polimeri degradabili conformemente all'allegato XVII, appendice 15, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- polimeri con solubilità superiore a 2 g/l conformemente all'allegato XVII, appendice 16, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- polimeri privi di atomi di carbonio nella loro struttura chimica.
Coordinamento con CMC 8 e CMC 9
Il regolamento inserisce inoltre una nuova lettera f bis) che esclude dalla CMC 1 i polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9. La previsione evita duplicazioni o sovrapposizioni tra categorie di materiali costituenti e chiarisce che tali polimeri devono essere valutati e disciplinati nell'ambito proprio delle rispettive CMC.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 17 ottobre 2028. Tale differimento è giustificato nei considerando dall'esigenza di assicurare un periodo transitorio coerente con quello previsto dal regolamento (UE) 2023/2055, così da consentire agli operatori economici un adeguamento ordinato alle nuove prescrizioni.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per i produttori e gli operatori del settore fertilizzanti, la modifica richiede una verifica della composizione dei polimeri impiegati nella CMC 1 alla luce dei rinvii puntuali a REACH. In particolare, dovrà essere accertato che i polimeri non siano esclusi per effetto delle nuove lettere f) e f bis), con riflessi sulla conformità del prodotto fertilizzante dell'UE e sulla sua immissione sul mercato dopo il 17 ottobre 2028.
Disposizioni principali
Modifica della CMC 1 per i polimeri
La lettera f) del punto 1 della sezione "CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo" dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è sostituita. Restano esclusi dall'ambito dei polimeri ammessi nella CMC 1: i) i polimeri risultanti da un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, purché siano sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006; ii) i polimeri degradabili conformemente all'allegato XVII, appendice 15, del regolamento (CE) n. 1907/2006; iii) i polimeri con solubilità superiore a 2 g/l ai sensi dell'allegato XVII, appendice 16, del regolamento (CE) n. 1907/2006; iv) i polimeri privi di atomi di carbonio nella struttura chimica.
Esclusione dei polimeri CMC 8 e CMC 9 dalla CMC 1
È inserita la nuova lettera f bis), che esclude dalla CMC 1 i polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9, evitando sovrapposizioni tra categorie di materiali costituenti e mantenendo coerente la classificazione dei polimeri nel sistema del regolamento (UE) 2019/1009.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La data di applicazione è fissata al 17 ottobre 2028, in linea con il periodo transitorio richiamato nei considerando per garantire coerenza con il regolamento (UE) 2023/2055 e consentire agli operatori un adeguamento graduale.
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