Sentenza n. 2273/2026 - Napoli, Sezione 3
avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Napoli sull’istanza inoltrata a mezzo pec del 6 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento del Comune di Napoli sull’istanza di delocalizzazione di un chiosco su suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile commerciale, ha agito contro il silenzio serbato dal Comune su un’istanza del 3 dicembre 2024, reiterata e accompagnata da diffida del 6 febbraio 2025, diretta a ottenere la delocalizzazione di un chiosco situato davanti alle vetrine dell’immobile. Il ricorrente deduceva che il manufatto, dapprima ritenuto chiuso e in stato di abbandono, oscurasse una vetrina e fosse collocato in violazione di varie prescrizioni del Regolamento comunale dei chioschi su suolo pubblico e dell’articolo 18 del Regolamento COSAP, relativo al rilascio delle concessioni senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto documentazione dalla quale è emersa l’esistenza di una concessione vigente, intestata a un concessionario successivamente subentrato a seguito di cessione di ramo d’azienda, nonché elementi controversi sullo stato di esercizio del chiosco e sulla sua localizzazione. Il TAR ha rilevato che il ricorso non era stato notificato al titolare della concessione, individuabile come parte controinteressata. Il ricorrente ha invocato l’errore scusabile, sostenendo che al momento della proposizione il chiosco appariva chiuso e che l’esistenza di un concessionario non era certa. Il Collegio ha tuttavia considerato che il ricorrente aveva già promosso un distinto giudizio di accesso relativo alla concessione e agli atti di spostamento del chiosco; tale giudizio si era concluso dopo che il Comune gli aveva trasmesso la concessione con l’indicazione del concessionario. Pertanto, almeno dal 6 maggio 2025, il ricorrente era, o avrebbe dovuto essere con l’ordinaria diligenza, a conoscenza dell’esistenza del controinteressato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 117, comma 1, c.p.a., per mancata intimazione della parte controinteressata, individuata nel titolare della concessione di suolo pubblico relativa al chiosco. Il Collegio ha escluso che ricorressero i presupposti per l’errore scusabile: l’esistenza del concessionario risultava conoscibile attraverso gli strumenti ordinariamente disponibili e, comunque, era stata comunicata dal Comune con la nota del 6 maggio 2025 nell’ambito del precedente giudizio di accesso. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza dell’obbligo comunale di provvedere sulla richiesta di delocalizzazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117, comma 1, c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio, il ricorso deve essere notificato anche ai soggetti individuabili come controinteressati; la mancata intimazione comporta l’inammissibilità del ricorso quando non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini o per l’errore scusabile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio del vizio di mancata intimazione del controinteressato e consentire il contraddittorio sulla questione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate alla decisione di definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate alla decisione resa in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorso è inammissibile se non viene notificato al soggetto che, sulla base degli atti e delle circostanze conoscibili dal ricorrente, risulta titolare di una posizione giuridica potenzialmente incisa dall’eventuale accoglimento della domanda.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando il ricorrente avrebbe potuto individuare il controinteressato usando l’ordinaria diligenza e gli strumenti di conoscenza previsti dall’ordinamento, inclusi gli atti acquisiti in un precedente procedimento o giudizio di accesso.
- La conoscenza dell’identità del concessionario comunicata dall’amministrazione nel corso di un precedente giudizio di accesso rende esigibile la successiva notificazione del ricorso sul silenzio al concessionario stesso; la mancata intimazione non è sanata dalla mera incertezza iniziale sullo stato di esercizio del bene o dell’attività.
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