Sentenza n. 422/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui l’istituto scolastico ha negato la riattivazione degli effetti dell’affidamento e del contratto stipulato nel 2020 per uno stage linguistico a Brighton
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva ottenuto l’affidamento, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dell’organizzazione di uno stage linguistico da svolgersi nel marzo 2020. A causa della sospensione dei viaggi d’istruzione disposta nell’emergenza COVID-19, l’istituto aveva comunicato l’estinzione dell’obbligazione contrattuale, richiamando l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nel 2023 l’impresa ha chiesto la riattivazione dell’affidamento per organizzare futuri viaggi o stage, sostenendo che l’art. 88-bis, comma 8, del d.l. 18/2020 avrebbe conservato gli effetti dell’aggiudicazione fino alla cessazione dell’impossibilità temporanea e che, cessata la sospensione, l’istituto avrebbe dovuto disporre la ripresa dell’esecuzione ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di correttezza, buona fede, legittimo affidamento e motivazione, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, chiedendo l’esecuzione del contratto previa rinegoziazione e, in subordine, il risarcimento del mancato utile e del danno curriculare. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, sostenendo l’applicabilità del rito speciale degli appalti, e nel merito ha affermato il carattere eccezionale e temporalmente limitato dell’art. 88-bis, comma 8, non estensibile analogicamente all’anno scolastico 2023/2024.
La decisione
Il TAR ha prescinduto dall’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha interpretato l’art. 88-bis, comma 8, del d.l. 18/2020 come disposizione eccezionale, espressamente limitata alla conservazione dei rapporti con gli organizzatori aggiudicatari per l’anno scolastico 2020/2021. La formulazione normativa, riferita all’effetto "per" tale anno scolastico e non a un periodo decorrente da esso o fino alla cessazione dello stato di emergenza, impedisce di estendere la conservazione del rapporto all’anno scolastico 2023/2024 mediante analogia. Ne consegue anche l’inapplicabilità dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. 50/2016, poiché la disciplina speciale dell’art. 88-bis, comma 8, richiamando l’art. 1463 c.c., prevale sulla regola generale della ripresa dell’esecuzione dopo la sospensione. Respinta la pretesa di esecuzione o rinegoziazione del contratto, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza dell’antigiuridicità del pregiudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 88-bis, comma 8, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
"Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari"
La disposizione conserva gli effetti dei rapporti con gli organizzatori aggiudicatari esclusivamente per l’anno scolastico 2020/2021; trattandosi di norma eccezionale e temporalmente delimitata, non è applicabile analogicamente a successive annualità.
art. 1463 c.c.
È richiamato dalla disciplina emergenziale quale fondamento dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e della conseguente estinzione del rapporto contrattuale relativo al viaggio non effettuato.
art. 107, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
"La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale"
La regola generale sulla ripresa dell’esecuzione dopo la sospensione non si applica quando la disciplina speciale emergenziale ha ricondotto la vicenda all’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e ha limitato temporalmente la conservazione del rapporto.
art. 12 preleggi
Non consente l’applicazione analogica di una disposizione eccezionale, quale l’art. 88-bis, comma 8, a un’annualità scolastica diversa da quella espressamente prevista.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto non può fondare la riattivazione di un rapporto ormai non conservato dalla specifica disciplina emergenziale.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il dovere di correttezza e buona fede dell’amministrazione non supera i limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla disciplina speciale applicabile al rapporto.
Massime di principio
- Una disposizione emergenziale che conserva gli effetti di rapporti contrattuali precedentemente instaurati per una specifica annualità scolastica deve essere interpretata restrittivamente, in quanto norma eccezionale e temporalmente delimitata; non può essere applicata analogicamente ad annualità successive non contemplate dal legislatore.
- Quando la disciplina speciale emergenziale riconduce la mancata esecuzione della prestazione all’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., la regola generale sulla ripresa dell’esecuzione del contratto sospeso prevista dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. 50/2016 non è applicabile.
- La cessazione della situazione emergenziale o dell’impedimento all’esecuzione non determina, di per sé, la riattivazione di un contratto pubblico la cui conservazione sia stata prevista dal legislatore soltanto entro un periodo temporale determinato.
- I principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento non possono imporre all’amministrazione la rinegoziazione o la riattivazione di un affidamento quando manca una base normativa che conservi il rapporto oltre il termine espressamente stabilito.
- La domanda risarcitoria proposta contro l’amministrazione non può essere accolta se la condotta contestata è conforme alla disciplina applicabile, difettando il presupposto dell’antigiuridicità del pregiudizio.
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