Cassazione Penale, Ordinanza n. 30861/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso riguarda un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che ha revocato la detenzione domiciliare. Dal testo emerge che al condannato era contestato di avere rivolto a un soggetto citato come testimone in un diverso procedimento penale una richiesta impropria: chiedergli di testimoniare in modo tale da rendere dichiarazioni mendaci, in un contesto relativo a reati di estorsione e minaccia. Il ricorrente ha sostenuto che la condotta non presentasse toni violenti o intimidatori e che il destinatario avesse reagito correttamente, informando subito le autorità. Il tribunale, però, ha ritenuto tale iniziativa incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, valorizzando il fallimento dell'esperimento rieducativo e il concreto rischio di ulteriori condotte criminose. In cassazione si lamentava, in sostanza, l'erroneità della revoca per difetto di un comportamento realmente incompatibile con la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza si fosse attenuto ai principi consolidati in materia di revoca della detenzione domiciliare, secondo cui la misura non va revocata automaticamente per qualsiasi violazione, ma solo quando il comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della stessa e sintomatico del fallimento del percorso rieducativo o di un concreto pericolo di recidiva. Ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano con il nucleo decisivo della motivazione impugnata, limitandosi a valorizzare l'assenza di toni intimidatori e la reazione della persona contattata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura
La revoca della detenzione domiciliare richiede una valutazione concreta di incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura, non una revoca automatica per ogni violazione formale delle prescrizioni.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter
La norma disciplina la misura alternativa la cui revoca è subordinata a una verifica concreta della compatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione dell'esecuzione extra-muraria.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare non è revocabile in modo automatico per ogni inosservanza delle prescrizioni, ma solo quando la condotta del condannato riveli incompatibilità sostanziale con la prosecuzione della misura.
- Ai fini della revoca della misura alternativa, il giudice di sorveglianza deve valutare in concreto se i comportamenti del condannato siano sintomatici del fallimento del trattamento rieducativo o di un concreto pericolo di recidiva.
- Quando la condotta del condannato possa anche dar luogo a procedimenti penali autonomi, il giudice può valutare la compatibilità con la misura senza attendere l'esito di tali procedimenti, non essendovi alcuna pregiudizialità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a contestare profili marginali o non decisivi della motivazione.
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