Sentenza n. 14971/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità della prova scritta al concorso notarile, graduatorie degli ammessi all’orale e graduatorie definitive dei vincitori, nonché successive modifiche, nomine e assegnazioni delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per 400 posti di notaio, ha impugnato il verbale di correzione della prima prova scritta, con cui la Commissione l’ha dichiarata non idonea, e, con motivi aggiunti, le graduatorie e gli atti successivi. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando anzitutto la violazione dell’anonimato e l’imparzialità della Commissione in ragione di un segno apposto sulla busta del terzo elaborato, dell’assenza dell’orario di consegna, della durata della correzione e di presunti comportamenti pregiudizievoli di un commissario. Ha contestato inoltre la motivazione standard del giudizio di non idoneità, sostenendo che gli errori indicati dalla Commissione non sussistessero o fossero stati valutati in modo erroneo, e ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, i cui elaborati avrebbero presentato carenze analoghe senza conseguenze negative. Ha anche prospettato l’illegittimità derivata degli atti successivi e riferito dell’esistenza di indagini preliminari originate da un esposto relativo allo svolgimento del concorso, chiedendo il rinvio o l’interruzione del giudizio e l’acquisizione di ulteriore documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha negato il rinvio della trattazione, ritenendo che la pendenza di indagini preliminari originate da un mero esposto e l’opposizione alla richiesta di archiviazione non integrassero situazioni eccezionali idonee a incidere sul diritto di difesa; ha inoltre escluso che potessero essere introdotti in memoria nuovi profili di illegittimità non dedotti con il ricorso o con i motivi aggiunti. Nel merito, ha richiamato l’art. 11 del d.lgs. 166/2006, secondo cui la Commissione può dichiarare il candidato non idoneo già dopo la lettura del primo o del secondo elaborato quando emergano nullità o gravi insufficienze, senza procedere alla correzione degli elaborati successivi. Ha ritenuto ragionevole il giudizio espresso mediante formulazione standard, volto a indicare le gravi carenze riscontrate e a rendere omogenea la valutazione. In particolare, ha considerato rilevanti il mancato inserimento della quota spettante al promissario acquirente espressa in millesimi, l’omessa indicazione del rapporto obbligatorio sottostante alle cambiali e della dilazione di pagamento, la carente trattazione degli istituti pertinenti e l’erronea individuazione del Tribunale, anziché del giudice tutelare, quale autorità competente ai sensi dell’art. 375 c.c. Tali errori sono stati ritenuti idonei a giustificare il giudizio di grave insufficienza, senza macroscopica irragionevolezza, travisamento o sviamento. Il segno sulla busta non è stato ritenuto assistito da elementi probatori oggettivi né dotato di significatività tale da dimostrare una violazione dell’anonimato o dell’imparzialità; la durata della correzione è stata considerata compatibile con un esame accurato e l’omessa indicazione dell’orario di consegna una mera irregolarità non incidente sul giudizio. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché la valutazione concorsuale è un giudizio unitario e interno al singolo elaborato, fondato sulla completezza, profondità, coerenza logico-giuridica ed esposizione complessiva; il giudizio favorevole su altri elaborati non è sufficiente a sanare gli errori della candidata. La sentenza di rigetto ha definito anche le censure rivolte alle graduatorie e agli atti successivi, impugnati per invalidità derivata.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza
Il rinvio dell’udienza richiede situazioni eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di difesa; la pendenza di indagini preliminari originate da un mero esposto non è sufficiente.
art. 11, commi 2 e 7, d.lgs. 166/2006
nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiari non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi
Nel concorso notarile, la Commissione può dichiarare la non idoneità dopo il primo o il secondo elaborato quando riscontri nullità o gravi insufficienze, senza correggere le prove successive. Le gravi insufficienze costituiscono una categoria speciale di errori ostativi, indicativa di lacune insanabili nella preparazione.
art. 2645-bis c.c.
La disciplina dei preliminari relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione richiede l’indicazione della quota di diritto spettante al promissario acquirente relativa all’intero edificio, espressa in millesimi; la sua omissione impedisce la trascrizione dell’atto.
art. 375 c.c.
La competenza per l’autorizzazione prevista dalla norma spetta al giudice tutelare e non al Tribunale genericamente inteso; l’erronea indicazione dell’autorità competente può integrare un errore di diritto rilevante nella valutazione dell’elaborato.
art. 73, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata secondo il rito previsto per l’udienza di smaltimento, senza che dal testo emergano ulteriori principi decisivi.
Massime di principio
- Nel concorso notarile, la Commissione può dichiarare il candidato non idoneo già dopo la lettura del primo o del secondo elaborato quando rilevi nullità o gravi insufficienze, senza procedere alla correzione delle prove successive; tali errori ostativi devono evidenziare lacune di particolare gravità nella preparazione del candidato.
- La motivazione standardizzata del giudizio di non idoneità è legittima quando consente di individuare le specifiche nullità o gravi insufficienze riscontrate, perseguendo esigenze di semplificazione, uniformità e verificabilità esterna dell’attività della Commissione.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di un elaborato concorsuale resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, macroscopico errore o travisamento; non può sostituire la valutazione tecnica della Commissione con una diversa ricostruzione della soluzione giuridica proposta dal candidato.
- La disparità di trattamento tra candidati non può essere desunta dalla sola comparazione di singole soluzioni o errori presenti in elaborati diversi: la valutazione concorsuale è un giudizio unitario e complessivo, riferito alla completezza, profondità, coerenza logico-giuridica ed esposizione del singolo elaborato, e il giudizio favorevole su un altro candidato non sana gli errori del candidato ricorrente.
- Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è ammesso soltanto in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa; la pendenza di indagini preliminari originate da un mero esposto non impone il differimento della decisione.
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