Cassazione Penale, Sentenza n. 23994/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato il decreto che ha rigettato il suo appello avverso la confisca di prevenzione del terreno; ha dedotto violazione dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 sostenendo il valore della titolarità formale del diritto di proprietà della società sui beni confiscati e che il possesso di Casamonica fosse illecito e contrario alla volontà della proprietaria; ha contestato altresì la mancata notifica all'intestataria dell'ordine di demolizione e l'acquisizione al patrimonio di Roma Capitale (art. 31, comma 3, d.P.R. n.380/2001), con la conseguente preclusione dell'acquisizione gratuita; ha infine invocato il principio civilistico dell'accessione (art. 934 c.c.) per far valere il diritto di proprietà della società sui manufatti, sostenendo l'erroneità della valutazione della Corte d'appello circa la buona fede degli atti di acquisizione e possesso del terreno da parte di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, non rileva primariamente la titolarità formale del bene ma la disponibilità effettiva: i fabbricati, realizzati da Guido Casamonica e di valore molto superiore rispetto al terreno formalmente intestato a Scatola s.r.l., determinano una valutazione unitaria economico-funzionale che giustifica la confisca in prevenzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che applica in senso «inverso» il principio dell'accessione nelle misure di prevenzione per colpire i beni frutto di reinvestimento di proventi illeciti. Ha inoltre osservato che la società non ha efficacemente attuato il titolo giudiziale favorevole (azione esecutiva) per rimuovere la disponibilità di fatto esercitata da Casamonica. Conseguentemente la confisca disposta nei confronti di Casamonica è risultata corretta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 D.Lgs. n.159/2011
Invocato dalla ricorrente per valorizzare la titolarità formale della proprietà; la Corte non ha ritenuto decisiva tale norma rispetto al principio, proprio della normativa di prevenzione, della rilevanza della disponibilità effettiva del bene da parte del soggetto pericoloso.
art. 20 D.Lgs. n.159/2011
Richiamato per il criterio ampio di beni soggetti a misure di prevenzione; la Corte sottolinea che la normativa considera rilevanti beni di cui il proposto risulti titolare o abbia disponibilità a qualsiasi titolo.
art. 24 D.Lgs. n.159/2011
"risulti titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo..." e "risulta poter disporre, direttamente o indirettamente ..."
La Corte utilizza queste locuzioni per affermare che la nozione di disponibilità è ampia e comprende situazioni di disponibilità effettiva o indiretta, anche quando il bene è formalmente intestato a terzi.
art. 934 cod. civ.
Richiamato come principio civilistico dell'accessione ("superficie solo cedit"); la Corte spiega che, in materia di prevenzione, tale principio può essere applicato in senso inverso dando rilievo al bene di maggior valore economico (es. l'edificio realizzato con proventi illeciti) rispetto al suolo di provenienza lecita.
art. 952 cod. civ.
Citato come riferimento al diritto di superficie; la Corte osserva che la proprietà dell'opera costruita su suolo altrui compete, in generale, al proprietario del suolo, salvo titolo diverso, ma che in prevenzione prevale la valutazione unitaria economica.
art. 1140 cod. civ.
Richiamato per definire il possesso come potere sulla cosa manifestato con attività corrispondente all'esercizio della proprietà; la Corte lo utilizza per motivare che Casamonica ha esercitato poteri e attività sul terreno equivalenti al possesso, indipendentemente dal titolo formale.
art. 12-sexies D.L. 306/1992 (conv. L. 356/1992)
La giurisprudenza richiamata (Sez. U) ha affermato che il sequestro preventivo/confisca di un edificio può estendersi al suolo anche se la provenienza del suolo è lecita; la Corte conferma tale orientamento nella valutazione della confisca unitaria.
art. 31, comma 3, d.P.R. n.380/2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la mancata notifica dell'ordine di demolizione all'intestatario impedirebbe l'acquisizione al patrimonio comunale; la Corte non ha ritenuto tale circostanza decisiva per la questione della confisca di prevenzione nei confronti del soggetto pericoloso.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese processuali e per la previsione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) a carico della ricorrente per ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nelle misure di prevenzione patrimoniali conta più la disponibilità effettiva del bene da parte del soggetto pericoloso che la titolarità formale della proprietà.
- Se su un terreno formalmente di proprietà di terzi sono stati realizzati edifici di valore superiore con investimenti di provenienza illecita, è legittima la confisca unitaria (valutazione economico‑funzionale dell'insieme).
- Il principio civilistico dell'accessione (superficie solo cedit) può essere 'invertito' in prevenzione per evitare che la separazione tra suolo e fabbricati consenta l'elusione della disciplina antimafia.
- La disponibilità può risultare anche da atti di fatto (costruzione, occupazione, richiesta di condono, utilizzo continuativo) e non richiede un titolo formale valido.
- La mera vittoria in sede civile non è sufficiente se il proprietario non esercita concretamente i rimedi esecutivi per recuperare la disponibilità del bene: l'inerzia indebolisce la pretesa contro la confisca.
- Contestazioni procedurali (es. mancata notifica dell'ordine di demolizione) possono rilevare in ambito amministrativo, ma non sempre impediscono l'adozione di misure di prevenzione rivolte a colpire patrimoni riconducibili a proventi illeciti.
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