Sentenza n. 681/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della delibera dell’ASL di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, recante il conferimento alla controinteressata dell’incarico di direttore UOC -OMISSIS- presso il Presidio Ospedaliero di -OMISSIS-; - della presupposta relazione sintetica del 18 ottobre 2025, dalla quale è risultata la graduatoria dei partecipanti alla procedura tesa all’individuazione del soggetto cui attribuire il predetto incarico, con l’evidenza del relativo punteggio; - dei verbali n. 1 del 13 ottobre 2023 e n. 2 del 18 ottobre 2023, trasmessi dal Segretario della Commissione con la nota prot. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023 (anch’essa impugnata); - di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, con i relativi atti della procedura selettiva e della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera dell’ASL di conferimento alla controinteressata dell’incarico di direttore UOC, nonché la relazione sintetica contenente la graduatoria, i verbali della commissione e gli ulteriori atti della procedura. Ha dedotto presunti errori valutativi commessi dall’Azienda Sanitaria nella selezione comparativa, in proprio danno e a favore della prima classificata. Il ricorso è stato proposto in riassunzione dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato con rinvio una precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo invece tempestiva l’impugnazione dell’atto di conferimento dell’incarico. In sede di decisione, il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 4235/2026, ha ritenuto che la procedura selettiva prevista dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, pur comparativa, non costituisca un concorso pubblico tecnico né una procedura concorsuale, ma una modalità interna di delimitazione della discrezionalità dell’ASL nella scelta del dirigente. Il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa riguarda soggetti già titolari di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato e non determina la costituzione ex novo del rapporto di impiego; l’attribuzione dell’incarico temporaneo costituisce invece esercizio dei poteri gestionali del datore di lavoro pubblico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 165/2001. La giurisdizione ordinaria comprende anche le controversie relative alla fase selettiva e alla formazione della graduatoria, con esclusione della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per l’evoluzione giurisprudenziale della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
procedura selettiva come modalità per selezionare il soggetto cui attribuire l’incarico dirigenziale
La procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa non integra un concorso pubblico tecnico né una procedura concorsuale, ma costituisce una modalità operativa diretta a vincolare la discrezionalità dell’ASL.
art. 10, l. 118/2022
La novella del comma 7-bis dell’art. 15 d.lgs. 502/1992 ha introdotto il quadro normativo della procedura selettiva considerata dal giudice.
art. 5, d.lgs. 165/2001
L’attribuzione dell’incarico dirigenziale temporaneo è qualificata come espressione dei poteri di gestione del datore di lavoro pubblico.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, comprese quelle concernenti la selezione e la graduatoria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando non riguardano una procedura concorsuale in senso tecnico.
art. 11, commi 1 e 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudice indica il giudice munito di giurisdizione e consente la prosecuzione del processo davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha previamente avvisato le parti della possibile rilevazione d’ufficio del difetto di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenuti integri il contraddittorio e completa l’istruttoria.
Massime di principio
- La procedura selettiva prevista per il conferimento dell’incarico di direttore di una struttura complessa del servizio sanitario, anche quando si articola in una valutazione comparativa e conduce alla formazione di una graduatoria, non costituisce concorso pubblico in senso tecnico se è diretta a scegliere, tra dirigenti già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il destinatario di un incarico dirigenziale temporaneo.
- Le controversie relative al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, comprese quelle concernenti gli errori valutativi nella fase selettiva e la formazione della graduatoria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché l’incarico non comporta la costituzione ex novo del rapporto di impiego.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la natura comparativa della procedura non è sufficiente a qualificarla come procedura concorsuale: occorre verificare se essa sia finalizzata alla costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego oppure all’esercizio dei poteri gestionali dell’amministrazione-datore di lavoro su rapporti già esistenti.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione; la domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
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