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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27904/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia riguarda polizze fideiussorie emesse a garanzia di somme dovute da una società debitrice principale per oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e sanzioni connesse a concessioni edilizie. Il Comune aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della compagnia assicurativa garante per euro 67.535,62 oltre accessori. La garante aveva opposto il decreto deducendo che l’ente creditore non aveva tempestivamente preteso il pagamento e non aveva dato preavviso dell’inadempimento al debitore e ai coobbligati, consentendo così l’aumento delle sanzioni fino al massimo importo. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, richiamando un precedente del Consiglio di Stato sull’assenza di un obbligo dell’amministrazione di escutere subito la garanzia. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente nella parte di rigetto dell’exceptio doli generalis, per aver richiamato in modo acritico una decisione amministrativa non pertinente; (2) violazione di buona fede, correttezza e art. 1227, comma 2, c.c., sostenendo che il Comune, agendo con ritardo, aveva aggravato il danno e avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente anche verso il garante; (3) violazione dell’art. 754 c.c. per la condanna degli eredi oltre le rispettive quote. Il Comune, con ricorso incidentale, ha lamentato omessa pronuncia sugli interessi anteriori al decreto ingiuntivo e sulle spese di primo grado, oltre a dedurre errori sulla decorrenza degli interessi e sull’applicabilità della normativa regionale toscana. La compagnia assicurativa, con ricorso incidentale, ha censurato la motivazione apparente, la violazione dei principi di buon andamento e correttezza e l’esclusione dell’applicazione della legge regionale Toscana n. 65/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale della compagnia assicurativa, ritenendo la motivazione della Corte d’appello apparente e non autosufficiente perché fondata su un richiamo acritico a un precedente del Consiglio di Stato relativo a una fattispecie diversa, senza spiegare perché quell’impostazione fosse decisiva nel caso di un contratto autonomo di garanzia tra Comune e garante. La Corte ha osservato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 1227, comma 2, c.c., se il ritardo del Comune nell’escussione avesse violato buona fede e correttezza, configurando un abuso del diritto o un danno evitabile a carico del garante, specie perché le sanzioni per ritardato pagamento degli oneri concessori servono a sollecitare il tempestivo versamento delle somme e la celere realizzazione delle opere di urbanizzazione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi dei ricorsi principale e incidentale, nonché il ricorso incidentale del Comune. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla se manca, è apparente o non consente di comprendere l'iter logico della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiesto un apparato motivazionale idoneo a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione riguarda il minimo costituzionale.

  • art. 1175 c.c.

    Il creditore deve comportarsi secondo correttezza nella gestione del rapporto e nell'esercizio del diritto di escussione.

  • art. 1375 c.c.

    L'esecuzione del rapporto deve essere improntata a buona fede.

  • art. 1227, secondo comma, c.c.

    Il giudice deve verificare se il ritardo del creditore abbia aggravato il danno evitabile, attribuendogli le conseguenze sopportate dal garante.

  • art. 754 c.c.

    Il motivo che invoca la responsabilità degli eredi è stato dedotto in relazione ai limiti della loro responsabilità pro quota.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Comune ha dedotto omessa pronuncia su domande relative agli interessi e alle spese.

  • art. 1224 c.c.

    Il Comune ha sostenuto la debenza degli interessi moratori dalla costituzione in mora e dal decorso del termine contrattuale.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dal Comune per la costituzione in mora della garante.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dal Comune in tema di interessi.

  • art. 97 Cost.

    Evocato per sostenere che l'azione dell'amministrazione deve perseguire l'interesse pubblico e non un indebito aggravamento delle sanzioni.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo sulla interpretazione della normativa regionale.

  • art. 192 l.r. Toscana n. 65/2014

    La Corte d'appello ne aveva escluso l'applicabilità al caso concreto.

  • art. 128 l.r. Toscana n. 1/2005

    La Corte d'appello lo ha ritenuto abrogato e non applicabile.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il principio di personalità della sanzione.

  • art. 42 d.P.R. n. 380/2001

    Nel precedente amministrativo richiamato, è indicato come base delle sanzioni per ritardato pagamento del contributo di costruzione.

  • art. 43 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato per la riscossione coattiva del contributo e delle sanzioni.

Massime di principio

  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale, ma può rifiutare il pagamento quando la richiesta del creditore presenti con evidenza carattere abusivo o fraudolento, secondo l'exceptio doli generalis.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiama in modo autosufficiente il contenuto del precedente e ne effettua un'autonoma valutazione critica; altrimenti ricorre nullità per motivazione apparente.
  • Quando il creditore ritardi l'escussione della garanzia in modo da aggravare sensibilmente la posizione del garante, il giudice deve verificare se tale condotta violi buona fede e correttezza e se integri un danno evitabile ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
  • Le sanzioni per ritardato pagamento degli oneri concessori vanno lette alla luce della loro funzione pubblicistica di assicurare il tempestivo versamento delle somme dovute e la celere realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma ciò non esonera il giudice dal controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa nel rapporto con il garante.
  • In presenza di un apparato motivazionale che confonda la posizione del debitore principale con quella del garante, la decisione non consente il controllo di legittimità e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneNullitàInadempimento
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàAbuso del diritto

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