Cassazione Civile, Ordinanza n. 32807/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conducente)
La controversia
A seguito di controllo della Polizia Stradale, al conducente venivano contestate ventotto distinte infrazioni per mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi ai giorni di attività del periodo controllato, con conseguenti sanzioni amministrative. Il Tribunale di Firenze, in riforma della decisione del Giudice di pace, aveva ritenuto che l'art. 15, par. 7, del Reg. CEE n. 3821/1985 imponga un obbligo di esibizione ma non di conservazione in capo al conducente, e che l'omessa esibizione di più fogli integri un'unica violazione, non tante violazioni quanti sono i documenti non presentati. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L. n. 727/1978 e degli artt. 14, par. 1, e 15, parr. 2 e 7, del Reg. CEE n. 3821/1985, sostenendo che: l'obbligo di esibizione è funzionale al controllo della sicurezza stradale; la mancata esibizione di più fogli o di tutti i fogli richiesti rende diversa e più grave la condotta rispetto alla mancata esibizione di uno o due soli documenti; ogni foglio o disco costituisce documento autonomo; la pluralità dei documenti richiesti comporta pluralità di ordini di esibizione e dunque pluralità di violazioni; una diversa interpretazione contrasterebbe con l'art. 19 del Reg. CEE n. 561/2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura. Ha dato rilievo decisivo alla sentenza della Corte di giustizia UE resa su rinvio pregiudiziale, secondo cui, in caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione relativi a vari giorni compresi nel periodo di controllo e nei 28 giorni precedenti, le autorità dello Stato membro devono constatare un'infrazione unica in capo al conducente e infliggergli un'unica sanzione. La Corte ha quindi uniformato la decisione del giudice di legittimità alla pronuncia europea, ha confermato l'idea dell'unicità della violazione e ha compensato integralmente le spese di cassazione per la novità della questione. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata dal relativo pagamento.
Norme richiamate
art. 15, par. 7, Reg. CEE n. 3821/1985
"obbligo di presentazione" dei documenti
impone al conducente di esibire i documenti richiesti nel corso del controllo, ma la Corte, alla luce dell'interpretazione euro-unitaria richiamata, non ne ricava una pluralità di illeciti per ciascun foglio non presentato; la mancata presentazione di più fogli integra un'unica infrazione
art. 14, par. 2, Reg. CEE n. 3821/1985
richiama l'obbligo di conservazione dei documenti in capo all'impresa di trasporto, distinto dall'obbligo di esibizione gravante sul conducente
art. 19, L. n. 727/1978
norma sanzionatoria applicata alle violazioni contestate; la Corte non accoglie la tesi della pluralità delle sanzioni per ciascun foglio non esibito
art. 14, co. 1, Reg. CEE n. 3821/1985
richiamato dalla ricorrente quale disposizione rilevante in tema di controllo e documentazione di bordo
art. 15, co. 2, Reg. CEE n. 3821/1985
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli obblighi del conducente e della documentazione di controllo
art. 19, Reg. CEE n. 561/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della pluralità delle violazioni; la Corte, seguendo la CGUE, nega che esso imponga di scindere in più illeciti la mancata esibizione di più fogli nel medesimo controllo
art. 267 TFUE
consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; la decisione si conforma alla risposta resa nel procedimento pregiudiziale
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'amministrazione dello Stato ricorrente, esentata dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia
Massime di principio
- Quando la questione interpretativa dipende dal diritto dell'Unione europea e la Corte di giustizia si è già pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale di legittimità deve uniformarsi all'interpretazione europea.
- La mancata esibizione, in sede di controllo su strada, di più fogli di registrazione riferiti a giorni diversi compresi nel medesimo periodo di verifica integra un'unica infrazione e comporta un'unica sanzione, non una pluralità di illeciti per ciascun documento.
- L'obbligo del conducente di presentare i documenti richiesti va distinto dall'obbligo di conservazione documentale, che può gravare su soggetti diversi; la violazione dell'obbligo di esibizione non si frammenta automaticamente in tante infrazioni quanti sono i documenti non mostrati.
- In presenza di una questione nuova e definita solo dopo l'intervento della Corte di giustizia, può disporsi la compensazione integrale delle spese di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →