Cassazione Penale, Sentenza n. 991/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che li aveva confermati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata; entrambi denunciavano la estinzione del reato per prescrizione (violazione della legge penale). Manfredi deduceva inoltre vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi favorevoli e contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; lamentava altresì che la persona offesa aveva dichiarato di non essere stata intimidita. Semeraro denunciava la nullità della notifica del decreto di citazione in appello (vizioso il luogo di notifica, essendo il domicilio "di fatto" diverso dalla residenza anagrafica) e chiedeva l'esame della contraddittorietà della motivazione circa il suo apporto causale alla condotta estorsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo comune sulla prescrizione, dopo aver calcolato i termini alla luce delle norme vigenti e delle interruzioni e sospensioni dei termini, e ha escluso l'estinzione per prescrizione. Ha però accolto il motivo in rito prospettato da Semeraro: la notifica del decreto di citazione in appello è risultata invalida perché basata sull'assunzione errata che il domicilio fosse quello della residenza anagrafica; la nullità, eccepita tempestivamente, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Semeraro e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Il ricorso di Manfredi è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifestata infondatezza dei motivi; per questo è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). Le altre doglianze di merito nei confronti della valutazione della prova e del riconoscimento dell'aggravante sono state ritenute infondate o assorbite dalla declaratoria di annullamento per Semeraro.
Norme richiamate
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge "Cirielli")
modifica della disciplina della prescrizione (incidenza sui termini ex art. 157 cod. pen.)
La Corte ha considerato la disciplina più favorevole introdotta da tale legge nel calcolo del tempo necessario alla prescrizione; in particolare ha rideterminato il termine base per il reato di tentata estorsione con aggravante a effetto speciale
art. 157 cod. pen.
calcolo del tempo necessario per la prescrizione
Determinazione del termine di prescrizione in funzione della pena edittale applicabile; usato per stabilire il termine base di 13 anni e 4 mesi per il delitto contestato
art. 160 e art. 161 cod. pen.
art. 160, terzo comma; art. 161, secondo comma (proroga del termine in presenza di atti interruttivi)
Applicazione della maggiorazione del termine (aumento di un quarto) in presenza di atti interruttivi; la Corte ha aumentato il termine di prescrizione calcolato alla luce di tali disposizioni e delle sospensioni indicate nella sentenza di primo grado
artt. 56 e 629 cod. pen.
determinazione della pena per il delitto di estorsione tentata e aggravata
Usati per individuare la pena massima utile al computo della prescrizione (da cui deriva il termine di 13 anni e 4 mesi)
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
notificazione degli atti al difensore in caso di irreperibilità o domicilio
La Corte ha ritenuto illegittima la notifica del decreto di citazione in appello effettuata al difensore sulla base dell'assunto che il domicilio fosse la residenza anagrafica; la correttezza della notifica dipende dalla effettiva dichiarazione di domicilio
art. 192 cod. proc. pen.
valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi
La Corte ha ricordato che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto con ampia discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni
art. 616 cod. proc. pen.
condanna per spese e sanzioni processuali
Ha consentito la condanna di Manfredi al pagamento delle spese e all'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata sul dato della pena edittale applicabile al fatto, tenendo conto delle modifiche normative intervenute; gli atti interruttivi aumentano il termine (anche di un quarto) e le sospensioni per fatti imputabili alla difesa spostano ulteriormente il termine.
- La validità della notificazione del decreto di citazione in appello, quando effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., dipende dalla corretta individuazione del domicilio effettivamente dichiarato dall'imputato; se l'atto è notificato in base a una erronea qualificazione del domicilio (residenza anziché domicilio di fatto) la notifica è annullabile e può comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
- Le questioni attinenti alla valutazione della credibilità della persona offesa sono, di regola, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono riesaminabili in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione; perciò i motivi generici o non specificamente correlati alle ragioni di fatto e diritto della sentenza sono spesso inammissibili.
- La richiesta di attenuanti e la valutazione dei precedenti personali rientrano nel bilanciamento discrezionale del giudice: l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti gravi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- Le doglianze processuali relative a nullità di notifica devono essere eccepite tempestivamente; la mancata o tardiva deduzione può precludere il rimedio. In cassazione, gli errori procedurali rilevanti (come notifica nulla) possono assorbire altre questioni di merito.
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