Cassazione Penale, Sentenza n. 10087/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per la mancata affissione del cartello di cantiere relativa al permesso a costruire n. 32/2018: Marmo in qualità di titolare della ditta esecutrice e Lobosco in qualità di committente. Le censure riguardavano, in sintesi, la prescrizione del reato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per "particolare tenuità" ex art. 131‑bis c.p., la carenza di prova circa la mancata esposizione del cartello (assenza di annotazione nel verbale ispettivo, fotografia e testimonianze contestate), la erronea attribuzione di responsabilità al committente nonostante la nomina di un coordinatore della sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) e la mancata ammissione di prove testimonali richieste ex art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto: (i) non intervenuta la prescrizione: il reato è stato accertato in data 24/05/2019; il termine quinquennale è stato sospeso per complessivi 410 giorni nel corso del giudizio di primo grado, per cui la prescrizione sarebbe decorso successivamente alla sentenza impugnata; (ii) provata la mancata esposizione del cartello sulla base della testimonianza dell'ispettore Donato e della visione di sette fotografie; (iii) infondata la tesi che la nomina del coordinatore della sicurezza escluda la responsabilità del committente: l'art. 44, comma 1, lett. a) del DPR n. 380/2001 e l'art. 29 T.U.E. rendono responsabili il titolare del permesso, il committente e l'esecutore; (iv) non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. in ragione della protrazione della condotta omissiva (reato con aspetti di perdurante compressione del bene giuridico), e, più in generale, perché manca la valutazione favorevole sui requisiti richiesti (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità). Infine la Corte ha precisato che, data l'inammissibilità del ricorso, non potevano essere dichiarate cause di non punibilità eventualmente intervenute nel frattempo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per la partecipazione nel reato (concorso di persone) nella contestazione della mancata affissione del cartello di cantiere
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 44, comma 1, lett. a)
"l'inosservanza delle norme...previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi"
La mancata affissione del cartello di cantiere è sanzionata come contravvenzione; la norma individua i soggetti responsabili (titolare del permesso, committente, costruttore, direttore dei lavori)
T.U.E., art. 29, comma 1
Ricava il principio di responsabilità dei soggetti coinvolti (proprietario/committente/esecutore) di conformarsi alle prescrizioni urbanistico‑edilizie e ai titoli autorizzatori
D.lgs. n. 81/2008
La nomina del coordinatore per la sicurezza riguarda obblighi di tutela della salute dei lavoratori e non esclude la responsabilità penale‑amministrativa del committente per obblighi urbanistici/edilizi come l'affissione del cartello
Codice penale, art. 131‑bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la Corte ha escluso l'applicazione perché la protrazione della condotta omissiva determina una gravità dell'offesa incompatibile con la particolare tenuità
Codice penale, art. 133
I criteri indicativi (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo o grado della colpa) devono essere valutati per accertare la particolare tenuità dell'offesa
T.U.E., art. 27
Richiamato per la funzione di vigilanza sull'attività urbanistico‑edilizia: la mancata esposizione del cartello ostacola l'attività di vigilanza e costituisce indice di gravità dell'offesa
Codice di procedura penale, art. 616
Presuppone l'obbligo di condanna alle spese processuali dei ricorrenti in caso di inammissibilità manifestamente infondata
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato nel contesto dell'impossibilità di dichiarare cause di non punibilità quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
Massime di principio
- La mancata affissione del cartello di cantiere è sanzionata e può comportare responsabilità del titolare del permesso, del committente e dell'esecutore: la nomina del coordinatore per la sicurezza (d.lgs. 81/2008) non esclude tale responsabilità in materia urbanistico‑edilizia
- In tema di prescrizione, le sospensioni disposte nel corso del giudizio (astensione dalle udienze, impedimenti, richieste delle parti) prolungano il termine prescrizionale; occorre calcolare le giornate di sospensione per verificare la scadenza effettiva
- Per reati con caratteristiche di perdurante compressione del bene giuridico (o reati permanenti/omissivi prolungati), la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. è generalmente preclusa finché la condotta non cessi, perché la perdurazione aumenta la gravità dell'offesa
- La Corte di cassazione dà valore probatorio a sopralluoghi, verbali ispettivi, testimonianze dell'organo di polizia e a documentazione fotografica: l'assenza di una indicazione in un singolo verbale non annulla valutazioni probatorie fondate su più elementi
- L'ammissione di prove testimoniali richieste è rimessa alla discrezionalità del giudice: l'omessa assunzione di testi non costituisce automaticamente vizio se il compendio probatorio risulta già idoneo a sostenere la decisione
- Ricorsi di cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende, salvo che non sussista colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
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