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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07203/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Gela per manifesta illogicità della motivazione. Il P.M. sostiene che il giudice di merito ha sottovalutato il riconoscimento diretto dell'imputato operato da un agente di polizia giudiziaria, ha motivato con mere congetture l'inattendibilità del riconoscimento (oscurità serale) senza disporre integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., e ha dato per certa una valutazione temporale circa l'impossibilità di rincasare e cambiarsi in 15 minuti senza adeguata istruttoria. Inoltre il Tribunale avrebbe fondato la condanna per resistenza solo su una funzione di occultamento dell'evasione senza riscontrare condotte penalmente rilevanti né elementi probatori aggiuntivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato la nuova facoltà del pubblico ministero, a seguito della modifica dell'art. 593 comma 2 c.p.p. (legge 9 agosto 2024, n. 114), di impugnare le sentenze di proscioglimento elencate nell'art. 550 c.p.p. e ha accolto il motivo unico relativo alla manifesta illogicità e al travisamento della prova. La Corte ha censurato il Tribunale per avere rigettato il riconoscimento dell'operante sulla base di congetture e per non aver proceduto d'ufficio all'integrazione probatoria necessaria. Ha inoltre ritenuto apodittica la valutazione temporale sul rincasare e cambiarsi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Gela per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 337 cod. pen.

    Norme del codice penale che identificavano i reati contestati in primo grado; citate nel motivare il contenuto dell'imputazione originaria ma non oggetto di specifica interpretazione di legittimità nella motivazione della Corte.

  • art. 385 cod. pen.

    Altro capo d'imputazione assolto in primo grado; la Cassazione ne riporta l'esito ma non entra nel merito della fattispecie sostanziale.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114

    La Corte interpreta la novella come attribuzione al pubblico ministero della legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento per i reati indicati nell'art. 550 c.p.p., a condizione che la sentenza sia successiva alla entrata in vigore della legge (25/08/2024).

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Elenco delle fattispecie per le quali, in esito alla novella normativa, il P.M. può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il ricorso del P.M. può dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606, ossia violazione di legge e difetti di motivazione, compresa la manifesta illogicità e il travisamento della prova decisiva.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte come obbligo del giudice di merito di procedere d'ufficio all'integrazione probatoria quando l'accertamento richiede elementi ulteriori; la mancata attivazione di tale potere è stata ritenuta vizio della motivazione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01)

    Prezioso precedente di legittimità che conferma la portata applicativa della novella dell'art. 593 c.p.p. e il perimetro dei motivi proponibili dal P.M. in cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la legge 9 agosto 2024 n. 114 il pubblico ministero può impugnare in Cassazione determinate sentenze di proscioglimento; il ricorso può fondarsi anche su vizi di motivazione e travisamento della prova.
  • Il riconoscimento diretto operato da un agente di polizia giudiziaria costituisce elemento probatorio rilevante e il giudice deve esplicitare motivate ragioni per non ritenerlo attendibile; in caso di dubbi deve disporre integrazione probatoria ex art. 441 c.p.p.
  • La valutazione di prove indiziarie richiede una catena logica probatoria: il giudice non può basarsi su mere congetture o affermazioni apodittiche (es. tempi plausibili di spostamento o cambi di abito) senza verificarle o acquisire elementi.
  • Quando l'unica condotta contestata a terzi sembra funzionale a occultare l'eventuale evasione di un soggetto ristretto, il giudice deve accertare se esistano comportamenti autonomamente penalmente rilevanti e non fondare la condanna su deduzioni logiche non comprovate.
  • Anche nel giudizio abbreviato il giudice deve utilizzare il materiale probatorio presente nel fascicolo e motivare adeguatamente le ragioni della decisione; la forma abbreviata non esonera dall'obbligo di motivazione sufficiente.

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