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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27476/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma in appello della sua condanna per associazione per delinquere, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio con tre motivi principali: (1) vizio di carenza di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta (sosteneva che l'accusa si fondasse su asserzioni non provate circa l'inesistente rapporto lavorativo della moglie con la società fallita); (2) erronea interpretazione e applicazione dell'aggravante di transnazionalità (art. 3 e 4 legge n.146/2006, ora art.61‑bis c.p.) con la tesi che l'aggravante non potrebbe operare per i reati fine se non riconosciuta per l'associazione; (3) omessa motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena, contestando il calcolo della pena e la mancata adeguata considerazione della collaborazione prestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. In motivazione: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per la limitata sindacabilità in sede di legittimità sulla valutazione delle prove e perché la Corte d'appello aveva fornito un apparato argomentativo logico riguardo all'assenza di rapporto lavorativo della moglie; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, attesa la sufficiente emergenza probatoria dell'apporto di società estere e del contributo del gruppo criminale alla commissione dei reati, nel solco della giurisprudenza "Adami" (Sez. U.); i motivi nuovi introdotti in cassazione sono stati dichiarati inammissibili per novità non dedotte in appello e per generica formulazione. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato ritenuto manifestamente infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la collaborazione non era idonea ad imporre la rideterminazione al minimo edittale. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione entro i motivi dedotti; la Corte ricorda che l'esame di legittimità è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non alla risemantizzazione delle prove.

  • legge n. 146 del 2006 (art. 3 e art. 4), ora art. 61-bis cod. pen.

    "Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà"

    La Corte conferma che l'aggravante di transnazionalità richiede la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 (es. reato commesso in più di uno Stato o con apporto sostanziale dall'estero) e che può trovare applicazione anche rispetto ai reati fine commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere quando i requisiti sono dimostrati; non è necessario che l'aggravante sia riconosciuta anche per l'associazione per risultare operativa sui reati fine.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    Richiamato per distinguere il concetto di associazione per delinquere da quello di gruppo criminale organizzato ai fini dell'aggravante di transnazionalità: il gruppo organizzato è un "quid plus" rispetto al concorso di persone e un "minus" rispetto all'associazione per delinquere.

  • Sez. U., sentenza "Adami" (n. 18374 del 31/01/2013)

    Giurisprudenza fondamentale che chiarisce i presupposti dell'aggravante di transnazionalità: occorre che il reato nazionale sia stato determinato o agevolato, anche in parte, dall'apporto di un gruppo criminale operante in più Stati; tale criterio è stato applicato dalla Corte per ritenere integrata l'aggravante.

  • art. 13, comma 3, cod. pen.

    Stabilisce gli indici (oggettivi e soggettivi) che il giudice deve valutare per la determinazione della pena; la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena è stata ritenuta legittima.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in rapporto alla condanna per inammissibilità: il ricorrente non è stato ritenuto privo di colpa nella proposizione di motivi manifestamente inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione in sede di legittimità non riesamina i fatti né rivaluta le prove: il suo controllo è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito.
  • L'aggravante di transnazionalità (legge 146/2006, ora art.61-bis c.p.) si applica quando è dimostrato che un gruppo criminale operante in più Stati ha dato un contributo (anche solo di agevolazione) alla commissione del reato; ciò può essere riconosciuto anche per i reati fine commessi nell'ambito di un'associazione, indipendentemente dal riconoscimento dell'aggravante per l'associazione stessa, se ricorrono i presupposti di legge.
  • Motivi nuovi o censure non sollevate in appello sono in genere inammissibili in cassazione; il ricorrente deve indicare specificamente i fatti e le prove rilevanti per ciascuna censura, evitando affermazioni generiche.
  • La determinazione della pena rientra largamente nella discrezionalità del giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo quando la motivazione sia viziata o assente; la mera diversa valutazione della collaborazione o la richiesta di minimo edittale non è sufficiente senza una motivazione illeggittima.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o formulati con generiche censure possono comportare condanne per spese e sanzioni a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p. e Cassa delle ammende).

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