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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa sezione lavoro R.G. 32/2023 n. 392/2023 del 27.12.2023.

Giustizia amministrativa202500754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 392/2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, o altro mezzo equipollente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 4 gennaio 2024, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa il 22 ottobre 2024. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di conformarsi integralmente al giudicato, limitatamente agli obblighi oggetto della domanda di ottemperanza e con esclusione della condanna alle spese processuali contenuta nella sentenza civile, ritenuta estranea all’oggetto del giudizio di ottemperanza. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini dell’attestazione di conformità della copia della sentenza notificata quale titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato nella sentenza ottemperanda in relazione alla decorrenza di interessi o rivalutazione sul beneficio economico riconosciuto.

  • l. n. 107/2015

    Fonte del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, nei limiti degli obblighi effettivamente ricompresi nella domanda di esecuzione.
  • La condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale può essere esclusa dall’ordine di ottemperanza quando non rientri nell’oggetto della domanda esecutiva proposta nel giudizio amministrativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall’assegnazione di un ulteriore termine entro il quale il commissario deve provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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