Sentenza del 22/02/2019 n. 13744 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva respinto i suoi appelli contro le decisioni di primo grado relative a due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2003. L'Amministrazione contestava: la contabilizzazione nell'esercizio 2004 di un contributo in conto capitale; il riconoscimento della deducibilità di alcuni costi di manutenzione e riparazione; la deducibilità di costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; e l'omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la contabilizzazione del contributo nell'anno 2004, poiché il contributo era stato incassato in tale esercizio e la normativa applicabile consentiva di imputarlo all'esercizio di incasso o, alternativamente, in quote costanti negli esercizi successivi. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sui costi, perché genericamente formulata e non conforme alla motivazione della sentenza impugnata; ha escluso la violazione di legge in tema di costi black list, richiamando la retroattività dell'abolizione del previgente regime di indeducibilità, subordinata alla prova dell'effettività delle operazioni e dell'operatività dell'impresa estera; infine, ha ritenuto insussistente il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR aveva esaminato e respinto il motivo, potendosi eventualmente discutere solo di carenza motivazionale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 3, lett. b), nel testo applicabile ratione temporis
I proventi derivanti da contributi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il contributo in conto capitale deve essere imputato fiscalmente all'esercizio dell'effettivo incasso, salva la possibilità di imputazione rateizzata negli esercizi successivi nei limiti previsti dalla norma.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente che invoca la deduzione di costi deve dimostrarne l'effettiva sostenibilità, l'inerenza e la documentazione; nel caso concreto la Corte ha rilevato che tale prova era stata fornita per i costi riconosciuti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76, commi 7-bis e 7-ter, e L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 1
Per i costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la deducibilità richiede la prova dell'operatività dell'impresa estera e dell'effettività della transazione commerciale, secondo il regime risultante dalla normativa successiva applicabile retroattivamente.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 301, 302 e 303
L'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi black list ha efficacia retroattiva; pertanto, la deduzione non è automaticamente esclusa per la sola localizzazione del fornitore, purché siano provate l'effettività dell'operazione e l'operatività dell'impresa estera.
Art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non esamina affatto una domanda o un'eccezione. Se invece la questione è stata esaminata e respinta, anche con motivazione eventualmente insufficiente, il vizio è diverso e non può essere fatto valere come violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la norma è richiamata in relazione alle memorie depositate dalle parti.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, i contributi rilevano ordinariamente nell'esercizio in cui sono effettivamente incassati, salvo che la legge consenta una rateizzazione; non è sufficiente la mera competenza economica se manca l'incasso previsto dalla disciplina applicabile.
- La deduzione dei costi richiede una prova specifica e documentale della loro esistenza, inerenza e riferibilità all'attività d'impresa. Una contestazione dell'Amministrazione deve confrontarsi puntualmente con la documentazione e con la motivazione del giudice di merito.
- Per i costi sostenuti verso imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la localizzazione estera non determina automaticamente l'indeducibilità quando il regime normativo applicabile è stato abolito retroattivamente; restano però essenziali la prova dell'effettività della transazione e dell'operatività del fornitore.
- In cassazione, i motivi devono indicare con precisione le norme violate e censurare la concreta ratio decidendi della sentenza. Il richiamo generico a interi testi normativi o a questioni non affrontate dalla motivazione può comportare l'inammissibilità.
- L'omessa pronuncia va distinta dalla motivazione insufficiente: se il giudice ha deciso sulla domanda o sull'eccezione, anche rigettandola, non sussiste automaticamente la violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità può essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
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