Cassazione Civile, Ordinanza n. 20901/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro un debitore e contro la società acquirente di un immobile. La creditrice deduceva di essere munita di un decreto ingiuntivo, poi confermato in opposizione, e di essere rimasta insoddisfatta anche a seguito di esecuzione immobiliare; sosteneva quindi che la successiva compravendita dell'immobile, trasferito dal debitore alla società, fosse stata posta in essere in pregiudizio delle sue ragioni. Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, e la Corte d'appello confermava la decisione ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione. In cassazione il soccombente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1478 e 2901 c.c., sostenendo che il bene era stato promesso/venduto come bene altrui e che al momento del preliminare era ancora di proprietà di un terzo, con conseguente insussistenza del depauperamento patrimoniale e dell'eventus damni; (2) reiterazione della medesima doglianza, insistendo sul fatto che il bene non sarebbe mai entrato nella sfera giuridica del ricorrente; (3) relazione tra art. 1478 c.c. e art. 2643 n. 1 c.c.; (4) ingiusta condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi tendevano a contrapporre alla ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie e degli atti, senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., anche perché non erano adeguatamente indicate le fonti documentali invocate né la loro collocazione nei fascicoli. Quanto al primo motivo, ha inoltre osservato che non erano stati dedotti in modo puntuale i canoni legali di ermeneutica contrattuale asseritamente violati, poiché l'interpretazione del contratto resta riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri legali o per vizio di motivazione. Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente in favore della controricorrente, mentre nessuna statuizione è stata resa sulle spese nei confronti dell'altra intimata rimasta contumace in cassazione. È stata altresì data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1478 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la vendita riguardava cosa altrui; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è inammissibile e, comunque, mira a una rivalutazione di fatto.
art. 2901 c.c.
Norma sull'azione revocatoria ordinaria; la Corte non modifica l'accertamento di merito circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria, perché le censure sono inammissibili.
art. 2643 n. 1 c.c.
Cita la trascrivibilità dei contratti relativi a beni immobili; la questione è prospettata dal ricorrente ma non viene scrutinata nel merito per inammissibilità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Invocato contro la condanna per responsabilità aggravata; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce che i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso sono indefettibili e la loro mancanza comporta inammissibilità.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati in relazione all'interpretazione del preliminare; la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera contrapposizione alla decisione impugnata di una diversa lettura dei fatti e delle prove, poiché la Corte di legittimità non è giudice di terzo grado di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarne con precisione contenuto, collocazione nei fascicoli e acquisizione nel giudizio di legittimità; la mancanza di tali indicazioni determina inammissibilità.
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il ricorrente deduce specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o un vizio motivazionale, non già per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale.
- In presenza di censura alla revocatoria ordinaria, non è consentito in cassazione sostituire all'accertamento di fatto del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei presupposti dell'eventus damni o della consapevolezza del pregiudizio, se la doglianza non supera il vaglio di specificità e ammissibilità.
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