Cassazione Penale, Sentenza n. 31558/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di consegna a fini estradizionali alla Repubblica di Albania sostenendo che la Corte di appello ha erroneamente applicato il principio del ne bis in idem internazionale e l'art. 705 cod. proc. pen., perché in Italia erano pendenti procedimenti riguardanti gli stessi fatti (traffico di stupefacenti e, secondo la difesa, anche altri reati). Contestava in particolare che la Corte di appello avesse ritenuto applicabile la preclusione del ne bis in idem solo quando lo Stato richiesto abbia già pronunciato una sentenza definitiva e avesse dato per non coincidenti i fatti altrimenti sovrapponendoli solo sulla base di differenze quantitative (diverso quantitativo di droga) o della presenza in Albania di una contestazione per riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Ha rilevato che la Corte territoriale non ha effettuato la necessaria verifica concreta della identità sostanziale dei fatti fra la richiesta di estradizione e i procedimenti pendenti in Italia (tempo, luogo, soggetti, contesto, modalità), limitandosi ad affermazioni assertive sulla diversa quantità di stupefacente e sulla apparente presenza del reato di riciclaggio in Albania. Ha disposto che la Corte di appello verifichi dettagliatamente la sovrapponibilità dei fatti e valuti se la consegna sia preclusa, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 705 cod. proc. pen.
costituisce ostacolo alla pronuncia di una sentenza favorevole alla estradizione l'ipotesi in cui "per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, ... è in corso procedimento penale ... nello Stato"
La Corte interpreta l'art. 705 come richiedente una verifica della identità sostanziale dei fatti tra la richiesta di estradizione e i procedimenti pendenti nello Stato richiesto: la coincidenza va valutata sulla base di tempi, luoghi, soggetti, contesto e modalità della condotta, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica o dalla quantità formale indicata.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (menzionati artt.)
Richiamata in relazione al principio del ne bis in idem internazionale; la Corte segnala che la tutela ECHR impone attenzione alla preclusione dell'estradizione quando vi sia sovrapponibilità sostanziale dei fatti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti che identifica i reati per i quali è stata chiesta l'estradizione; la Corte richiede che si verifichi se i fatti contestati all'estero e in Italia siano sostanzialmente coincidenti, anche se le imputazioni fanno riferimento a quantitativi diversi.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata dalla difesa come reato per cui il ricorrente è imputato in Italia; la Corte deve accertare se anche questo reato rientri nella sovrapponibilità oggettiva con le contestazioni estere.
art. 203 cod. proc. pen. (adempimenti)
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non centrale per la valutazione del merito dell'estradizione.
Massime di principio
- Nelle procedure di estradizione la verifica del ne bis in idem deve mirare all'identità sostanziale dei fatti e non alla mera coincidenza di qualifica giuridica: occorre confrontare tempi, luoghi, persone, contesto criminale e modalità della condotta.
- Differenze quantitative (p. es. diverso quantitativo di sostanza stupefacente) non sono di per sé decisive: il giudice deve accertare se tali differenze rendono i fatti diversi nella sostanza o se si tratta di varianti non ostative alla sovrapponibilità.
- La presenza di ulteriori contestazioni nello Stato richiedente (es. riciclaggio) richiede un esame documentale concreto per capire se si tratti di contestazioni reali o di riferimenti formali non determinanti.
- L'art. 705 cod. proc. pen. ostacola l'estradizione quando è in corso, nello Stato richiesto, un procedimento per lo stesso fatto: la correttezza dell'eventuale diniego dipende da un paragone fattuale puntuale fra i procedimenti.
- Il giudice dell'estradizione non può limitarsi ad affermazioni generiche; deve motivare analiticamente la valutazione sulla coincidenza dei fatti e documentare l'applicazione dei criteri di identità sostanziale.
- Se emergono dubbi o documentazione complessa, la decisione deve valutare la possibilità di preclusione parziale della consegna (per taluni fatti) oppure rinviare per approfondimenti in grado di chiarire la sovrapponibilità.
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