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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2004, sulla base degli studi di settore, a seguito di uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dall’Ufficio. La società aveva partecipato al contraddittorio preventivo depositando memoria difensiva, ma l’Agenzia aveva comunque recuperato a tassazione maggiori Irap, Ires e Iva. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR della Basilicata aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Ufficio. In cassazione la società articolava sei motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle norme sugli studi di settore, sostenendo che la CTR avesse applicato il metodo accertativo senza i presupposti; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, assumendo che l’Ufficio si fosse fondato solo sugli studi di settore e su rilievi generici; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme del processo tributario, per avere il giudice d’appello ignorato gli elementi e le presunzioni offerte dalla contribuente; 5) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell’avviso per difetto di motivazione rispetto alle giustificazioni fornite in contraddittorio; 6) insufficiente motivazione della sentenza di appello. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando che la CTR aveva legittimamente valorizzato, oltre allo scostamento dagli studi di settore, ulteriori elementi sintomatici di grave incongruenza, quali perdite ripetute in più esercizi e la necessità di versamenti/conferimenti dei soci, e che la contribuente non aveva fornito una prova contraria specifica e idonea a giustificare lo scostamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la CTR non fosse incorsa in omessa pronuncia, poiché l’accoglimento dell’appello erariale implicava il rigetto delle eccezioni difensive incompatibili con la decisione; ha escluso che la nozione di grave incongruenza potesse essere ancorata a soglie rigide e ha confermato che, in materia di studi di settore, l’Ufficio può fondare l’accertamento analitico-induttivo sullo scostamento dallo standard, purché vi sia contraddittorio e il contribuente possa fornire prova contraria. Ha inoltre affermato che la CTR aveva correttamente valutato le presunzioni, considerando le perdite reiterate e i continui apporti dei soci come elementi rafforzativi della pretesa fiscale. Le doglianze relative alla rivalutazione del merito e alla motivazione sono state ritenute inammissibili o comunque infondate, poiché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata secondo il parametro del "minimo costituzionale". La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, rilevando che molte censure erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile sulla domanda o eccezione; non vi è vizio quando la decisione resa è incompatibile con la tesi non esaminata espressamente, configurandosi rigetto implicito.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul processo tributario, ma senza incidere sull’esito del ricorso.

  • art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993

    La nozione di grave incongruenza non è ancorata a soglie quantitative fisse, ma va valutata in relazione al contesto concreto, alla storia commerciale del contribuente e al settore di attività.

  • art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993

    Richiamato come base normativa degli studi di settore utilizzati nell’accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni poste a fondamento dell’accertamento devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero integrati dallo scostamento e dagli ulteriori indici di antieconomicità.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova è ripartito tra Amministrazione e contribuente: l’Ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto; il contribuente deve provare le circostanze specifiche che giustificano lo scostamento o escludono l’applicazione dello standard.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli studi di settore possono costituire base per l’accertamento analitico-induttivo, svolto in contraddittorio con il contribuente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; fuori da tali ipotesi non è deducibile l’insufficienza motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o incomprensibile determinano nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di accoglimento della domanda o dell’appello sia logicamente incompatibile con le eccezioni o i motivi difensivi non espressamente trattati, perché in tal caso opera un rigetto implicito.
  • In materia di accertamento fondato sugli studi di settore, lo scostamento dai ricavi dichiarati può legittimare l’accertamento analitico-induttivo, ma la nozione di "grave incongruenza" non è ancorata a soglie percentuali rigide: deve essere valutata in concreto, tenendo conto della storia economica dell’impresa, del periodo d’imposta e del settore di attività.
  • Gli studi di settore costituiscono un valido elemento presuntivo, idoneo a sostenere l’atto impositivo se il contraddittorio con il contribuente è stato attivato; resta fermo il diritto del contribuente di fornire prova contraria senza limiti di mezzi, dimostrando circostanze specifiche che rendano non rappresentativo il parametro applicato.
  • Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente deve provare le peculiarità della propria attività che giustifichino un reddito inferiore rispetto a quello desumibile dallo studio di settore.
  • La valutazione delle presunzioni semplici è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante; non è consentita una nuova valutazione del merito sotto le mentite spoglie della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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