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Sentenza

Sentenza n. 956/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore di Padova adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013 per condotte riconducibili alla violenza domestica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento questorile adottato dopo l’istanza dell’ex compagna, con la quale erano stati riferiti episodi di controllo, sopraffazione psicologica, minacce relative al minore, offese e un’aggressione fisica asseritamente verificatasi il 28 febbraio 2025. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990 e dell’art. 3 d.l. 93/2013 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo l’insussistenza di concrete ragioni di urgenza, anche in considerazione del tempo intercorso tra l’istanza, l’adozione dell’atto e la sua notificazione, nonché della pregressa conoscenza della situazione da parte della Questura. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe recepito acriticamente la versione della controinteressata senza acquisire immagini dell’albergo, sentire persone informate sui fatti o valutare adeguatamente la documentazione difensiva. Ha contestato l’esistenza dei presupposti sostanziali dell’ammonimento, qualificando la vicenda come conflittualità di coppia e genitoriale e richiamando provvedimenti del giudice ordinario che avevano confermato l’affidamento condiviso e respinto domande di protezione. Ha dedotto anche lo sviamento di potere, assumendo che l’istanza fosse strumentale al procedimento civile sull’affidamento del figlio e a finalità ritorsive. Ha infine lamentato la mancata traduzione dell’atto in una lingua a lui comprensibile e la sproporzione della misura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. La mancata traduzione dell’ammonimento non determina di per sé l’invalidità dell’atto: occorre verificare l’esistenza di un concreto pregiudizio alla conoscibilità del contenuto e all’esercizio della difesa. Tale pregiudizio è stato escluso perché il ricorrente ha impugnato tempestivamente l’atto con difese ampie e puntuali. L’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta legittima, poiché l’ammonimento è una misura preventiva e dissuasiva destinata a intervenire tempestivamente; nel caso concreto l’Amministrazione aveva indicato il rischio attuale di reiterazione e aggravamento delle condotte, collegandolo a una sequenza di episodi e alla necessità di tutelare la persona offesa. Il termine di dieci giorni tra l’istanza e l’adozione dell’atto è stato ritenuto compatibile con una minima verifica istruttoria e non incompatibile con l’urgenza; la successiva notificazione al rientro del ricorrente in Italia non incide sulla valutazione riferita al momento dell’adozione. Sono state respinte anche le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione: l’ammonimento si fondava su un’istanza non anonima, circostanziata e proveniente dalla persona direttamente coinvolta, contenente indicazioni su tempi, luoghi e modalità delle condotte. Per una misura preventiva non è necessaria una ricostruzione probatoria piena propria del processo penale, né l’esaurimento di ogni mezzo istruttorio, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile e non manifestamente implausibile. Gli episodi pregressi potevano essere valutati unitariamente con quello più recente, poiché la presenza del figlio manteneva attuale il contesto relazionale e il rischio di nuovi contatti critici. La pendenza del giudizio civile sull’affidamento non esclude il potere del Questore, poiché il conflitto genitoriale può costituire il contesto di condotte di controllo, minaccia o violenza; le decisioni del giudice ordinario, aventi oggetto e finalità diversi, non costituivano un accertamento vincolante idoneo a eliminare il quadro indiziario valutato dall’Amministrazione. Lo sviamento non è stato dimostrato, non essendo sufficiente la possibile utilizzazione dell’ammonimento nell’ambito di controversie familiari parallele. È stata infine esclusa la sproporzione, poiché l’ammonimento è un avvertimento formale privo di dirette limitazioni della libertà personale, della frequentazione del figlio o della libertà di movimento. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della non manifesta insussistenza dei presupposti, della ragionevolezza della valutazione e dell’adeguatezza dell’istruttoria, senza sostituire l’apprezzamento dell’autorità di pubblica sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

    ammonimento ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge del 14.08.2013 n. 93, convertito in Legge n. 119 del 15.10.2013

    L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa preventiva, monitoria e dissuasiva, fondata su elementi indiziari attendibili e su una valutazione prognostica del rischio di reiterazione o aggravamento di condotte riconducibili alla violenza domestica; non è una sanzione e non richiede l’accertamento della responsabilità penale.

  • artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990

    Violazione e falsa applicazione degli art. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/90

    Le garanzie partecipative possono essere omesse quando la finalità preventiva dell’ammonimento e il rischio attuale di reiterazione o aggravamento delle condotte rendano incompatibile il previo contraddittorio con l’esigenza di celerità.

  • art. 8 d.l. 11/2009

    Violazione e falsa applicazione e interpretazione, sotto diverso profilo dell’art. 3 del DL 93/2013, anche in rapporto all’art. 8 del DL n. 11/2009

    La norma è richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sui presupposti dell’ammonimento; la decisione valorizza la natura preventiva e indiziaria della misura.

  • l. 168/2023

    come introdotto dalla L. 168/2023 si procede d’ufficio per i reati previsti dagli artt. 581-582 c.1, 610, 612 c.2, 612-bis, 612-ter, 614 c.1 e 2 e 635 C.P.

    Le modifiche sono richiamate nel contenuto dell’avvertimento rivolto al destinatario dell’ammonimento circa le conseguenze della reiterazione di condotte violente o aggressive.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva, monitoria e dissuasiva: non ha natura sanzionatoria, non richiede l’accertamento della responsabilità penale e può essere adottato sulla base di elementi indiziari attendibili e di una valutazione prognostica del rischio di reiterazione o aggravamento di condotte violente, minacciose o prevaricatrici.
  • Nell’adozione dell’ammonimento questorile la nozione di violenza domestica può comprendere uno o più atti gravi o non episodici di violenza fisica, psicologica o economica commessi nell’ambito di relazioni familiari o affettive, anche cessate e indipendentemente dalla coabitazione; gli episodi pregressi possono essere valutati unitariamente con il fatto più recente quando contribuiscano a delineare la progressione del rischio.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e la previa audizione dell’interessato possono essere omesse quando l’istruttoria evidenzi un rischio attuale di reiterazione o aggravamento delle condotte e la finalità preventiva della misura renda il contraddittorio incompatibile con l’esigenza di celerità; la valutazione dell’urgenza deve essere riferita al momento dell’adozione dell’atto.
  • Per l’ammonimento non è necessario un accertamento pieno dei fatti secondo gli standard del processo penale né l’esaurimento di ogni possibile mezzo istruttorio. È sufficiente un quadro indiziario coerente, attendibile e non manifestamente implausibile; il giudice amministrativo verifica la ragionevolezza della valutazione, la non manifesta insussistenza dei presupposti e l’adeguatezza dell’istruttoria, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • La pendenza di procedimenti civili sull’affidamento o sulla responsabilità genitoriale non esclude il potere del Questore di adottare l’ammonimento, poiché il conflitto genitoriale può costituire il contesto nel quale si manifestano condotte di controllo, minaccia o violenza. Le decisioni del giudice civile, aventi oggetto e finalità differenti, non eliminano retroattivamente il quadro indiziario valutato dall’Amministrazione al momento dell’adozione della misura.
  • La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo nella lingua conosciuta dal destinatario non ne determina automaticamente l’invalidità: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla conoscibilità del contenuto precettivo o all’esercizio del diritto di difesa, escluso quando il destinatario abbia impugnato tempestivamente l’atto e svolto difese specifiche.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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